Prodotti tipici

Mozzarella di Bufala Campana

La Gazzetta ufficiale con un provvedimento del 19 marzo 2020  riporta quanto segue:

“Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Modifica del disciplinare di produzione della denominazione ‘Mozzarella di bufala campana’ registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento  (Ce)  n.  1107  della Commissione del 12 giugno 1996. (20A01778) (GU n.80 del 26-3-2020)

Il capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca    

Visto il  regolamento  (Ue)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualità  dei  prodotti agricoli ed alimentari;   

Visto l’art. 53, par. 3  del  regolamento  (Ue)  n.  1151/2012  del Parlamento e del Consiglio che prevede  la  modifica  temporanea  del disciplinare di produzione  di  un  prodotto  Dop o  Igp  a  seguito dell’imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie  da parte delle autorità pubbliche;   

Visto il regolamento delegato (Ue) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (Ue) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio  in  particolare  l’art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare dovuto all’imposizione, da parte di autorità  pubbliche,  di  misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità  naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti; 

Visto il regolamento (Ce) n. 1107 della Commissione del  12  giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità  europee  L 148 del 21 giugno 1996 – con il quale è stata iscritta nel  registro delle  denominazioni  di  origine  protette   e   delle   indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta ‘Mozzarella di bufala campana’;   

Vista l’emergenza sanitaria Coronavirus/covid 19 di cui al  decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020  e  successive integrazioni,  che  hanno  comportato  il  fermo  di  alcuni canali distributivi come il comparto HoReCa e il food-service  provocando una diminuzione del mercato pari ad oltre il 50% ed una conseguente grossa crisi del comparto che rischia che a breve si debba far fronte anche alla mancata raccolta del latte con ripercussioni  irreparabili per l’intera componente zootecnica della filiera;   

Vista  la  richiesta  inviata  dal  Consorzio  per  la  tutela  del formaggio Mozzarella di bufala campana acquisita  con  protocollo  n. 17625 del 18 marzo 2020 con cui viene chiesta la modifica  temporanea di alcune parti del disciplinare relative alla materia prima latte in riferimento alla caratteristica che il latte di  bufala  deve  essere fresco e che vada lavorato entro  la  sessantesima  ora  dalla  prima mungitura in modo da poter consentire il congelamento  della  materia prima  latte  per  la  parte  in  eccesso  rispetto  ai  quantitativi normalmente lavorati per l’ottenimento del prodotto Dop certificato;   

Considerato che i vincoli sopra richiamati risultano in questa fase poco flessibili al fine di cercare di ridurre l’impatto di tale crisi sulla filiera della  Mozzarella  di  bufala  campana  Dop e che  il mantenimento degli stessi provocherebbe una crisi dell’intera filiera impedendo la conservazione della materia prima;   

Considerato che la  modifica  riguarda  solo  la  quota  parte dei quantitativi di latte di bufala che non può  essere  trasformata  in Mozzarella  di  bufala  campana  Dop  conformemente  al  disciplinare vigente e che detti quantitativi non possono  superare  le  quantità corrispondenti allo stesso mese dell’anno precedente;   

Considerato che l’applicazione di tale  modifica  è consentita  a condizione  che  il  caseificio  faccia  domanda   all’Organismo   di controllo e che lo stesso lo autorizzi;   

Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare di produzione della Dop ‘Mozzarella di  bufala  campana’ ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (Ue) n. 1151/2012 e dell’art. 6, comma 3 del regolamento delegato (Ue) n. 664/2014;   

Ritenuto che  sussista  l’esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al  disciplinare  di  produzione  della Dop  ‘Mozzarella  di  bufala campana’ attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes  sul territorio nazionale;                               

Provvede:    

Alla pubblicazione della modifica temporanea  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  ‘Mozzarella  di   bufala   campana’ registrata in qualità di denominazione di origine protetta in  forza al regolamento (Ce) n. 1107 della Commissione  del  12  giugno  1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee – Serie L 148 del 21 giugno 1996.   

La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  Dop ‘Mozzarella  di  bufala  campana’  sarà  in  vigore  dalla  data  di pubblicazione della stessa sul  sito  internet  del  ministero  delle Politiche agricole alimentari e forestali fino al  superamento  della fase emergenziale legata all’epidemia Covid-19, e sarà consentita  a condizione che 

la presente  modifica  riguarda solo la quota parte dei quantitativi di  latte  di  bufala  che  non  viene  trasformata  in Mozzarella  di  bufala  campana  Dop  conformemente  al  disciplinare vigente e sarà consentita a condizione che:     

i quantitativi che possono essere destinati al congelamento non possono superare complessivamente il quantitativo di latte utilizzato per produrre la Mozzarella di bufala campana Dop  nello  stesso  mese dell’anno 2019, sottratta la quota di latte utilizzata nel rispettivo mese del corrente anno;      

il soggetto che voglia utilizzare la modifica temporanea dovrà farne  richiesta   all’Organismo   di   controllo   autorizzato che provvederà alla verifica  delle  condizioni  previste  a  rilasciare l’autorizzazione;      

le tecniche utilizzate  per  la  congelazione  dovranno  essere conformi alle norme di settore vigenti.   

Sarà compito dell’Organismo di  controllo  garantire  il  rispetto delle suddette condizioni  nonché della  tracciabilità del  latte congelato  e  del  suo  successivo  utilizzo  nella   produzione   di ‘Mozzarella di bufala campana’.   

Allo stesso Organismo di controllo, di concerto  con  l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della  repressione  frodi  dei prodotti  agroalimentari   sarà  consentito   effettuare   apposite verifiche anche presso i siti di stoccaggio del latte.   

Le modalità di etichettatura per l’immissione in  commercio  della ‘Mozzarella di bufala campana’  ottenuta  usufruendo  della  modifica temporanea saranno definite da un prossimo  provvedimento  di  questo Ministero.      

Mozzarella di Bufala Campana Dop – Modifica Temporanea del Disciplinare di Produzione

Fonte: https://www.efanews.eu/