Notizie

Il ruolo delle Regioni d’Europa

''Le Regioni devono avere una funzione nei confronti dell'UE ed all'interno dei rispettivi Paesi, anche in termini legislativi e di coordinamento degli Enti locali, in modo da poter realizzare il principio di sussidiarieta''', che stabilisce uno spostamento di poteri e funzioni il piu' vicino possibile al cittadino. Lo ha dichiarato il presidente dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, Riccardo Illy, in un incontro con la stampa a conclusione degli incontri di Vienna.
Osservando la ''mappa'' delle Regioni membre dell'ARE, provenienti da trenta Paesi dell'Europa, si notano chiaramente tre ''spazi bianchi'', rappresentati dalla Scozia, dalla Macedonia e dalla Slovenia.
A quest'assenza di regionalismo in Slovenia si e' pertanto riferito Illy durante l'incontro con i giornalisti austriaci, svedesi, italiani ed ungheresi, affermando che ''secondo alcuni osservatori la Slovenia sta mirando a costituire le Regioni solo per potere accedere ai fondi strutturali dell'Unione europea''.
''Se questo e' veramente l'obiettivo del Parlamento sloveno – ha detto il nuovo presidente dell'ARE – credo sia quanto meno riduttivo''.
''Sono infatti convinto che per poter affrontare un mondo che diventa sempre piu' complesso, e che di conseguenza impegna sempre di piu' anche il mondo politico, sia necessario realizzare un sistema decentrato dei poteri, che veda nelle Regioni un fulcro fondamentale''.
Nelle due giornate di incontro a Vienna l'ARE, con una ''dichiarazione ufficiale conclusiva'' ma anche con un documento prodotto dalla sua prima Commissione ''Affari istituzionali'' (guidata da Peter Straub, presidente del Comitato delle Regioni della Ue e presidente del Land tedesco del Baden-Wuerttemberg) ha puntato in particolare la sua attenzione sui servizi di pubblico interesse.
''Nell'Unione europea – ha confermato Illy – la discussione su questo tema e' ancora aperta e quindi l'ARE offrira' il suo contributo, assieme al Comitato delle Regioni Ue, in modo da arrivare ad un giusto equilibrio tra liberalizzazione e privatizzazione dei servizi, due concetti tra loro ben diversi.
Soprattutto e' importante – ha aggiunto – che prima di tutto venga realizzata la liberalizzazione, e non viceversa''. ''Cosi' come e' opportuno trovare forme di 'ideale convivenza' tra il settore pubblico e quello privato nell'esercizio dei servizi d'interesse generale'', ha quindi indicato Illy, ''per fornire standard di alta qualita' alle nostre collettivita''' ha osservato la Prokop. Illy, conversando con i giornalisti, ha infine chiarito quale potra' essere il ruolo delle Regioni dell'ARE nelle grandi politiche europee dei trasporti. ''Innanzitutto aiutando i rispettivi Paesi nel superare certe difficolta' che si frappongono con gli Enti locali – ha detto – soprattutto con le amministrazioni comunali: piu' si va nel particolare e piu' questo interesse particolare tende a prevalere sul generale. E talvolta si tratta anche di sollecitare le Nazioni ai quali appartengono le nostre Regioni a realizzare alcune infrastrutture''.
(asca)
Per conoscenza si pubblica lo Statuto
dell'Assemblea delle Regioni d'Europa
(versione adottata dall'Assemblea Generale straordinaria riunitasi a Basilea il 4 dicembre 1996).
CAPITOLO I
Articolo 1 – Missioni e obiettivi
L'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) ha per missione quella di essere la rappresentante politica delle Regioni d'Europa attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. organizzare e sviluppare il dialogo, la concertazione reciproca e la cooperazione tra l'insieme delle Regioni d'Europa nel rispetto delle costituzioni, delle legislazioni, delle disposizioni e dei trattati in vigore all'interno dei rispettivi Stati così come nel rispetto e all'insegna della promozione della pluralità culturale esistente in Europa;
2. promuovere la regionalizzazione in Europa e far sì che vengano applicati i principi di sussidiarietà e di complementarità tra il livello locale, regionale, nazionale e istituzionale europeo;
3. promuovere il ruolo attivo delle Regioni nel quadro della costruzione europea e, a tal fine, migliorare la loro partecipazione istituzionale, in particolare in seno ai processi decisionali e particolarmente presso il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Unione europea;
4. cooperare con le associazioni europee che rappresentano gli enti locali;
5. cooperare con e sostenere l' attività delle Associazioni interregionali membre o delle Organizzazioni che potrebbero, in seguito, aderire all'ARE;
6. gestire i propri programmi o prendere parte a dei programmi sviluppati da terzi al fine di realizzare o perseguire i propri obiettivi.
CAPITOLO II
Articolo 2 – Criteri di Adesione
1. Possono aderire in qualità di membri dell'associazione:
a) in qualità di membri attivi, le regioni degli Stati membri del Consiglio d'Europa così come le altre Regioni europee nella misura in cui rispettino i principi di base del Consiglio d'Europa.
I raggruppamenti di Regioni in seno ad uno Stato possono analogamente essere ammessi come membri attivi, a meno che tutti i loro membri già non aderiscano all'ARE a titolo individuale.
b) in qualità di membri consultivi, le Associazioni interregionali delle Regioni europee;
c) in qualità di osservatori, delle entità territoriali in corso di regionalizzazione, delle singole Regioni o delle associazioni interregionali per un periodo determinato.
d) I dettagli sono fissati dal Regolamento interno
2. Il termine "Regione" si riferisce in linea di principio agli enti territoriali esistenti a un livello immediatamente inferiore a quello dello Stato centrale e provvisti di rappresentanza politica esercitata da un'Assemblea regionale eletta.
Uno stesso territorio può essere rappresentato direttamente una sola volta in seno all'ARE.
3. L'Assemblea Generale decide, su proposta dell'Ufficio Politico, in merito all'ammissione, allo status e alla perdita di qualità di membro, di Regione, di raggruppamento di Regioni in seno ad uno Stato o di associazione interregionale. Nella sua proposta, l'Ufficio Politico tiene conto, se necessario, delle specificità interne ad ogni Stato, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
In attesa della decisione dell'Assemblea Generale, le Regioni, raggruppamenti di Regioni in seno ad uno Stato o associazioni interregionali candidate possono partecipare alle attività dell'ARE in qualità di osservatori.
Articolo 3 – Quote di adesione
L'adesione all'associazione è condizionata al pagamento di una quota annua. Tale quota viene versata direttamente all'ARE dai membri.
CAPITOLO III
Articolo 4 – Assemblea Generale
1. L'Assemblea Generale riunisce i più alti rappresentati di tutti i membri conformemente all'art. 2 del presente Statuto. Compete alle singole Regioni definire la composizione delle rispettive delegazioni.
2. Ogni membro ha a disposizione due seggi presso l'Assemblea Generale. La delega per l'Assemblea Generale può essere data ai soli membri di un Governo o di un Consiglio regionale o, ancora, a delegati in possesso di mandato politico.
3. Conformemente all'art. 2-1a del presente Statuto, ciascun membro attivo dell'ARE, in regola con i versamenti della quota di adesione relativa all'anno civile trascorso o in corso, dispone di un voto all'Assemblea Generale.
4. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione dell'Ufficio Politico. Su richiesta dell'Ufficio Politico o di un quarto dei membri attivi, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea Generale straordinaria. I relativi dettagli sono stabiliti dal Regolamento interno.
5. L'Assemblea Generale approva, in presenza di almeno un terzo dei membri attivi, conformemente all'art. 2-1a del presente Statuto, a maggioranza semplice, il bilancio dell'anno trascorso, definisce quello per l'anno in corso e approva, su proposta dell'Ufficio Politico, il bilancio preventivo per l'anno successivo.
6. L'Assemblea Generale può prendere decisioni di sua propria iniziativa.
7. L'Assemblea Generale procede, a maggioranza semplice e in presenza di almeno un quarto dei membri attivi, alla discussione e all'adozione dei rapporti annuali del Presidente, dell'Ufficio Politico, dei Presidenti di Commissione e dei Presidenti degli altri organi dell'ARE.
8. L'Assemblea Generale decide, su proposta dell'Ufficio Politico, a maggioranza semplice, e in presenza di almeno un quarto dei membri attivi in merito a:
ammissione, status e perdita della qualifica di membro dei membri;
costituzione o dissoluzione delle Commissioni;
i rapporti annuali dei Presidenti di Commissioni secondo l'art. 8 e i rapporti sui relativi programmi di lavoro;
le risoluzioni che chiamino in causa la strategia politica dell'ARE;
l'adozione e la modifica del Regolamento interno.
9. L'Assemblea Generale elegge separatamente, per un mandato di due anni, il Presidente, il Primo Vicepresidente e il Vicepresidente Tesoriere al primo turno a maggioranza dei membri attivi dell'ARE. Nel caso in cui fosse necessario prevedere un secondo e turni supplementari, la maggioranza richiesta è di un terzo dei membri attivi dell'ARE. Questi ultimi possono venire rieletti immediatamente per un secondo mandato.
10. L'Assemblea Generale elegge in blocco, su proposta delle Regioni dei diversi Stati rappresentati in seno all'ARE, gli altri membri dell'Ufficio Politico. Il loro mandato è di due anni. Essi possono essere rieletti immediatamente per un secondo mandato. Su proposta delle Regioni di uno Stato, essi possono effettuare un successivo terzo mandato.
11. Possono essere eletti dei membri di un governo o di un parlamento regionale.
12. Il Segretario Generale viene eletto dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico.
13. L'Assemblea Generale intraprende degli studi, adotta delle raccomandazioni, esamina i progetti di cooperazione interregionale negli ambiti politici, economici, sociali, culturali, dell'istruzione, della sanità pubblica e in altri settori laddove lo ritenga opportuno.
14. Viene redatto un verbale delle deliberazioni prese nel corso dell'Assemblea Generale. I verbali vengono firmati dal Presidente e trascritti in un registro esistente a tal fine.
Articolo 5 – Ufficio Politico
1. L'Ufficio Politico forma l'esecutivo dell'ARE. Esso rappresenta gli interessi dei membri dell'ARE. Mette in pratica le decisioni dell'Assemblea Generale e prende le decisioni necessarie nell'intervallo tra le Assemblee Generali.
2. L'Ufficio Politico:
a) coordina le attività delle Commissioni e degli altri organismi subordinati dell'ARE;
b) raccomanda all'Assemblea Generale la creazione o la dissoluzione delle Commissioni e decide la creazione dei gruppi di lavoro ad hoc in sostegno alle loro attività;
c) elabora delle proposte di convenzioni, dichiarazioni e decisioni che sottoporrà all'esame dell'Assemblea Generale;
d) lancia o redige degli studi e dei rapporti sui temi relativi agli obiettivi dell'ARE; se necessario trasmette le sue raccomandazioni all'Assemblea Generale;
e) può organizzare delle Assise Generali per discutere su argomenti di interesse generale;
f) coopera con delle organizzazioni internazionali, interregionali, regionali e comunali nella misura in cui queste si occupino di tematiche proprie dell'ARE.
3. In stretta cooperazione con il Segretariato Generale, l'Ufficio Politico è responsabile della preparazione delle decisioni da sottoporre all'Assemblea Generale; organizza e coordina i lavori dell'Assemblea Generale e degli altri organi dell'ARE.
4. L'Ufficio politico decide a semplice maggioranza dei membri attivi presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. L'Ufficio Politico è composto dal Presidente, dal Primo Vicepresidente e da altri Vicepresidenti, ivi compreso il Tesoriere, e da altri membri.
I Presidenti di Commissione e i membri dell'ARE in possesso dei livelli più elevati, rispettivamente in seno al Comitato delle Regioni (Unione europea) e in seno al Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa (Consiglio d'Europa) sono, per le loro funzioni, Vicepresidenti.
Il Presidente dell'ARE uscente, avendo esercitato due mandati, è altresì membro dell'Ufficio Politico, a titolo personale e a prescindere dalla sua appartenenza nazionale. Quest'ultimo rimane membro dell'Ufficio Politico fino a che disporrà di un mandato regionale all'interno del suo paese e fino a quando non vi sarà un altro Presidente uscente con gli stessi requisiti.
L'Ufficio Politico comprende almeno un rappresentante di Regione per Stato rappresentato in seno all'ARE. La composizione dell'Ufficio Politico deve adeguarsi alla perequazione regionale.
Il numero dei seggi per Stato rappresentato in seno all'ARE costituisce l'oggetto di un sistema di ripartizione che tiene conto del numero di abitanti per Stato e del numero di Regioni membre dell'ARE rispetto al numero delle Regioni esistenti in ogni Stato. Tale ripartizione costituisce l'oggetto di un documento elaborato dall'Ufficio Politico e sottoposto all'Assemblea Generale prima delle elezioni. Tale documento viene aggiornato tutti i due anni al fine di tener conto dell'evoluzione del numero di Regioni membre.
In caso di impossibilità, i membri dell'Ufficio Politico possono farsi rappresentare da un supplente designato. I detti supplenti devono essere membri o alti responsabili politici di un Governo o di un Parlamento di una Regione europea dello stesso Stato.
6. Quando un membro dell'Ufficio Politico perde il suo mandato politico, si procede ad un'elezione parziale nel corso della successiva Assemblea Generale. Nel periodo interinale, il supplente o il suo successore nel mandato è ammesso a ricoprirne il posto nell'Ufficio Politico.
7. L'Ufficio Politico si riunisce almeno due volte all'anno.
8. Il Presidente e i Vicepresidenti formano la Presidenza. Nell'intervallo tra le riunioni dell'Ufficio Politico e per ogni delegazione, la Presidenza è autorizzata a riunirsi e a prendere qualsiasi decisione conforme agli obiettivi statutari dell'associazione o utile al suo funzionamento.
Le decisioni così prese vengono comunicate all'Ufficio Politico in occasione della riunione successiva.
Articolo 6 – Presidente
1. Il Presidente è il rappresentante supremo dell'ARE, che rappresenta nei rapporti con l'esterno. Presiede le riunioni degli organi dell'ARE ed è autorizzato a prendere qualsiasi decisione necessaria all'esecuzione delle relative decisioni.
2. D'accordo con l'Ufficio Politico, il Presidente può delegare determinati incarichi ad uno o più Vicepresidenti. Il primo Vicepresidente rappresenta il Presidente. Quando il Presidente non viene più confermato nel suo mandato regionale, il Primo Vicepresidente assume le sue funzioni fino al termine del mandato in corso, a meno che non venga nel frattempo convocata un'Assemblea Generale straordinaria a tal fine.
Articolo 7 – Primo Vicepresidente
Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di vacanza, assenza o malattia.
Articolo 8 – Commissioni
1. Le Commissioni sono aperte a tutti i membri dell'ARE.
2. Su proposta dell'Ufficio Politico, l'Assemblea Generale decide in ordine alla costituzione ed alle competenze delle Commissioni o, se del caso, alla loro dissoluzione
3. Le singole Commissioni costituite sono presiedute da uno dei membri dell'Ufficio Politico che è, a tal titolo, Vicepresidente dell'ARE. Le Commissioni hanno lo scopo di predisporre le iniziative e le prese di posizione e di realizzare dei programmi specifici dell'ARE.
L'Ufficio Politico o l'Assemblea Generale si pronunciano sulle raccomandazioni delle Commissioni.
4. I particolari relativi sono stabiliti dal Regolamento interno.
Articolo 9 – Tesoriere
Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria. In particolare, è incaricato della gestione patrimoniale e del controllo dei conti, su cui risponde all'Ufficio Politico e all'Assemblea Generale.
La responsabilità generale del Presidente permane intera.
Articolo 10 – Segretario Generale
1. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea Generale su proposta dell'Ufficio Politico. Su proposta dell'Ufficio Politico, l'Assemblea Generale può porre fine alle sue funzioni in presenza della maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti.
Il mandato ha durata quinquennale.
2. Il Segretario Generale è a capo del Segretariato Generale ed è incaricato della conduzione degli affari dell'ARE. Organizza le riunioni dell'ARE ed assicura il lavoro di routinee. In questo contesto, rappresenta l'ARE nei rapporti esterni. Presenta una relazione dell'attività annuale all'Assemblea Generale.
3. Il Segretario Generale può prendere parte alle riunioni di tutte le istanze dell'ARE. Non ha diritto di voto.
CAPITOLO IV
Articolo 11 – Finanziamento
1. L'esercizio contabile dell'ARE corrisponde all'anno civile. Per ciascun esercizio vengono preparati uno stato provvisorio ed un conto amministrativo.
2. Le entrate dell'ARE si compongono come segue:
le quote associative dei membri ex art. 3;
le sovvenzioni di istituzioni pubbliche o provate;
le entrate derivanti da attività proprie;
le entrate provenienti dal patrimonio;
ogni altra entrata a termini di legge.
3. L'ARE risponde dei propri impegni con il suo patrimonio. I membri attivi dell'ARE sono essi pure ritenuti congiuntamente responsabili degli impegni assunti nel quadro dell'ARE.
4. L'importo della quota di adesione annuale dei membri viene stabilito ogni anno in sede di bilancio preventivo.
Articolo 12 – Regolamento interno
Su proposta del Presidente, l'Ufficio Politico adotta un Regolamento interno che, nel quadro degli Statuti, precisa le regole e le procedure di voto. Il testo del Regolamento interno adottato dall'Ufficio politico viene sottoposto alla ratifica della successiva Assemblea Generale. Può essere pertanto modificato secondo le stesse procedure.
Articolo 13 – Modifiche statutarie
1. Il presente Statuto può essere modificato solo su decisione dell'Assemblea Generale straordinaria. In tale caso. l'ordine del giorno della riunione deve farne espressamente menzione.
2. Le decisioni comportanti modifiche statutarie possono essere prese solamente a maggioranza dei membri attivi dell'ARE.
Articolo 14 – Dissoluzione e Liquidazione
1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso esclusivamente in sede di un'Assemblea Generale straordinaria. Tale Assemblea nomina un liquidatore. Quest'ultimo può, con l'autorizzazione dell'Assemblea Generale, conferire il complesso dei beni, diritti e obbligazioni, sia attivi sia passivi, della disciolta Associazione ad un altro organismo che persegua le medesime finalità.
2. Lo scioglimento dell'Associazione o il recesso di un membro non danno luogo a restituzione dei conferimenti degli associati.
Articolo 15 – Sede e base giuridica
1. L'Assemblea delle Regioni d'Europa ha sede presso l'"Immeuble Europe", 20 place des Halles, 67000 Strasburgo. La sede potrà essere trasferita altrove su decisione dell'Ufficio Politico, previa approvazione dell'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea delle Regioni d'Europa è regolamentata dagli articoli 21-79 del Codice Civile locale alsaziano-mosellano e dal presente Statuto. Essa verrà iscritta nel Registro delle Associazioni presso il Tribunale di prima istanza di Strasburgo.
Articolo 16
L'Associazione dà mandato al Presidente di adempiere alle formalità di rito in ordine a dichiarazioni e pubblicazioni ed in particolare di procedere all'iscrizione al Registro delle Associazioni, conferendogli a tal uopo tutti i necessari poteri.