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L’Ue nel 2020 riscontra più segnalazioni su alimenti a rischio

BRUXELLES – Nel 2020 le segnalazioni sui prodotti alimentari immessi sul mercato Ue che implicano un rischio per la salute sono aumentate del 22% rispetto al 2019.

Si tratta di 1.430 casi su 3.862 segnalazioni totali, precisa il rapporto 2020 del Rasff, il sistema di allerta rapido Ue su alimenti e mangimi.

Le notifiche riguardano principalmente contaminazioni accidentali, disturbi di origine alimentare come la salmonella (44 gli alert in Italia) e residui di pesticidi non autorizzati nell’Ue, come l’ossido di etilene rilevato dalle autorità belghe e olandesi su semi di sesamo indiani.

Mentre in Italia le notifiche originali, cioè quelle che lanciano la prima allerta, sono diminuite di oltre il 25% (da 377 a 297) dal 2018, la Germania e l’Olanda hanno fatto segnare il massimo degli ultimi tre anni.

Tuttavia – viene fatto rilevare – l’aumento dei prodotti a rischio per la Commissione è indice solo del fatto che il sistema funziona meglio e non che il rischio è più alto.

Nel 2020 sono calati i respingimenti dei prodotti alle frontiere (-30%), per l’impatto della pandemia sul commercio globale. Sono cresciute, invece, le segnalazioni provenienti dalle aziende produttrici.

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SICUREZZA ALIMENTARE: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA DI ALLERTA PER ALIMENTI, MANGIMI E MATERIALI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Il 5 maggio 2021 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha pubblicato il documento “Linee Guida per la gestione operativa del Sistema di allerta per alimenti, mangimi e materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti”.

Le Regioni e il Ministero della Salute hanno aggiornato il funzionamento del sistema di allerta nazionale applicabile agli alimenti e ai mangimi per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente.

Nel corso degli ultimi anni il sistema RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) ha subìto diversi interventi normativi da parte del legislatore europeo finalizzati a garantirne il corretto funzionamento sia nei casi in cui è identificato un grave rischio, sia quando quest’ultimo risulta meno grave o urgente.

Il sistema RASFF è un network tra le autorità sanitarie dei paesi membri dell’Unione Europea, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e la Commissione Europea, che permette la condivisione rapida di informazioni sulla circolazione di alimenti rischiosi nel mercato europeo, grazie a procedure condivise e armonizzate per scambiarsi segnalazioni su episodi o situazioni che possono costituire un pericolo per i consumatori e quindi far scattare delle allerte. Grazie al RASFF gli Stati membri e le istituzioni europee possono quindi essere costantemente informati sulla presenza di rischi alimentari sul territorio, e prendere provvedimenti in situazioni di emergenza per evitare che questi vengano consumati dai cittadini.

Per l’individuazione del livello di rischio e quindi per l’attivazione dell’allerta, le Linee guida fanno riferimento ai criteri definiti dalla Commissione Europea, ai quali si accompagnano alcune indicazioni utili all’autorità competente nella corretta gestione del sistema. Rientrano nel campo di applicazione delle Linee guida anche eventuali riscontri provenienti dall’autocontrollo.

Se un alimento o un mangime a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti/mangimi della medesima classe o descrizione si presume che tutti gli alimenti o mangimi contenuti in quella partita, lotto o consegna, siano a rischio a meno che a seguito di una valutazione approfondita risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio.

Le presenti linee guida si applicano ogni qual volta esista un rischio per la salute umana, animale e per la salubrità dell’ambiente dovuto ad alimenti, mangimi e materiali od oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA). Può avvalersi di tali linee guida l’autorità competente per gestire correttamente il sistema di allerta e individuare il livello di rischio. Non rientrano nel campo di applicazione della linea guida soltanto i criteri microbiologici di igiene di processo e le frodi commerciali che non rappresentano un rischio effettivo o potenziale per il consumatore.