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Prezosi, invidiati, tutelati

Carni, formaggi, oli e prodotti ortofrutticoli: è Emilia-Romagna che vanta il maggior numero di DOP e IGP in Europa. Ecco come la Regione assiste le categorie interessate alla complessa normativa
Varato il 20 marzo scorso dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Ue la riforma della normativa europea sulle denominazione d'origine (Dop), indicazioni geografiche (Igp) e le specialità tradizionali protette (Stp) con il solo voto contrario dell'Olanda. L'articolo che segue non analizza però le nuove norme che, al momento della pubblicazione, non erano ancora disponibili.

Il Regolamento 2081/92
Soprattutto nei Paesi mediterranei, l'attribuzione alla provenienza geografica di alcune caratteristiche qualificanti dei prodotti alimentari è da tempo affermata anche dal punto di vista giuridico. I fattori climatici e ambientali e le capacità e la competenza degli operatori residenti in un determinato territorio, che sono aspetti abitualmente considerati nella valutazione della qualità dei cibi, sono oggetto di riconoscimento e di tutela almeno dal dopoguerra. Nel 1992 il Regolamento 2081 stabilì di applicare in tutta Europa regole comuni per la protezione delle denominazioni di origine.
Da allora si definisce «denominazione d'origine» il nome di una regione, di un luogo determinato o, talvolta, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale area, la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all'ambiente geografico, comprensivo dei fattori naturali ed umani e la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nell'area geografica delimitata. La "indicazione geografica" è invece il nome di un luogo che designa un prodotto agricolo o alimentare originario di tale luogo, di cui una determinata qualità, la reputazione o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata.

La proposta di modifica
Pochi mesi fa, l'Organizzazione mondiale del commercio ha imposto all'Unione europea l'adeguamento del Regolamento 2081/92 alle regole del commercio internazionale, intendendo garantire ai produttori alimentari di tutto il mondo la possibilità di protezione di Dop e Igp ottenute, in analogia alle norme comunitarie, anche fuori dai confini europei. È stata così redatta una proposta di adeguamento del Regolamento, che contiene però numerose altre variazioni, sulle quali si è aperto un acceso dibattito che ha coinvolto le istituzioni e le organizzazioni imprenditoriali.
La proposta di modifica oltre a recepire le indicazioni dell'Omc, tenta di intervenire anche sulle procedure di registrazione, che, soprattutto dopo l'estensione dell'Unione europea agli attuali 25 Paesi, hanno subito rallentamenti notevoli. Tuttavia, rispetto a questo punto, non è chiaro quale potrà essere il ruolo della Commissione europea, chiamata ad esprimere un parere determinante sulla base di un documento riassuntivo preparato dopo l'esame dello Stato membro cui si riferisce territorialmente la Dop o l'Igp. Secondo la proposta di modifica, spetterebbe quasi esclusivamente ai singoli Stati, infatti, l'esame approfondito della richiesta di registrazione e della documentazione che intende giustificare la validità della Dop, ma a queste condizioni rischierebbe di svanire il criterio di omogeneità e di conformità alla normativa europea che, fino ad oggi, l'esame conclusivo da parte della Commissione europea tendeva ad assicurare, anche allo scopo di scongiurare conflitti intestini fra Stati sull'attività istruttoria.
Un altro aspetto controverso riguarda le regole proposte per la realizzazione del controllo. Esso ha lo scopo di accertare che le imprese produttrici rispettino il disciplinare, cioè l'insieme delle norme approvate dall'Unione europea che regolano per ciascuna Dop e Igp il processo produttivo. Il controllo viene affidato ad organismi di certificazione che assicurino innanzitutto la terzietà, cioè esercitino la loro attività in modo indipendente dagli interessi dei produttori, sebbene siano questi ultimi a sostenerne il costo.
Gli organismi di certificazione, autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e forestali (Mipaf) sono tenuti a rispettare un piano dei controlli che prevede una serie di attività ispettive e una gestione di azioni correttive e di sanzioni – commisurate alla gravità delle violazioni – nel caso riscontrino le cosiddette non conformità alle disposizioni del disciplinare.
Secondo la proposta di modifica, essi dovrebbero essere affidati a strutture accreditate ai sensi della norma EN 45011, che assicura il rispetto dei requisiti di terzietà, competenza e organizzazione da parte di chi intenda dedicarsi alla certificazione di prodotto. Questo requisito non è oggi richiesto formalmente agli organismi di certificazione autorizzati dal Mipaf, per i quali si prevede un accertamento simile – effettuato da un apposito gruppo tecnico – che permette però di operare solo nel campo delle Dop e Igp. Le procedure di accreditamento costituirebbero una incombenza di notevole peso per i certificatori; tuttavia, alcuni di essi sono già accreditati, svolgendo anche altre attività simili, e la Regione Emilia-Romagna non sarebbe del tutto contraria all'introduzione di questo criterio, che potrebbe giovare al prestigio dell'intero sistema di certificazione.
Esistono altre questioni minori ancora non chiarite, ma presto – entro il mese di aprile – si dovrebbe giungere alla conclusione della procedura di adozione del Regolamento. Istituzioni e lobbies si danno da fare per affermare le proprie visioni della questione, ed è importante che il testo definitivo del Regolamento, sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni, sia garanzia per l'affermazione di prodotti di alta qualità, e porti vantaggi al mondo agricolo che si orienta verso l'affermazione delle proprie capacità più apprezzate.

Le denominazioni dell'Emilia-Romagna
L'Italia è il Paese con il maggior numero di Dop e Igp riconosciute. Tra le 153 denominazioni italiane, ben 25 sono riferite al territorio dell'Emilia-Romagna. Esse appartengono a numerosi comparti produttivi: parmigiano-reggiano, grana padano e provolone Valpadana per i formaggi, vitellone bianco dell'Appennino centrale per le carni, prosciutto di Parma, prosciutto di Modena, culatello di Zibello, coppa piacentina, salame piacentino, pancetta piacentina, mortadella Bologna, zampone Modena, cotechino Modena, salamini italiani alla cacciatora per i prodotti a base di carne, Brisighella e colline di Romagna tra gli oli extravergini di oliva, fungo di Borgotaro, marrone di Castel del Rio, scalogno di Romagna, pera dell'Emilia-Romagna, pesca e nettarina di Romagna, asparago verde di Altedo tra i prodotti ortofrutticoli, coppia ferrarese come prodotto da forno, aceto balsamico tradizionale di Modena e aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia tra i condimenti. Ad essi possono essere aggiunti altre denominazioni che si trovano in attesa del riconoscimento definitivo, ma possono già essere etichettati (in Italia) con la dicitura Dop, come la Patata di Bologna e il gran suino padano, ed altri per i quali si vanno completando le attività istruttorie nazionali, come lo squacquerone di Romagna o il formaggio di fossa di Sogliano al Rubicone e Talamello.
Una delle principali difficoltà nel riconoscimento delle denominazioni è la lunghezza delle procedure. Motivi oggettivi, come la grande quantità di domande pervenute e la necessità di dare garanzie di esami approfonditi e controlli adeguati e autorevoli, rappresentano un ostacolo alla rapida definizione delle richieste. La modifica del Regolamento 2081/92 intende rispondere anche alle esigenze di semplificazione amministrativa, come si è detto, ma certo è utile che le istruttorie siano seguite, anche dai proponenti, con la cura che si riserva alle cose importanti. In questo caso, è importante il ruolo assegnato ai consorzi di tutela. In Emilia-Romagna esiste una tradizione di organizzazione consortile che ha permesso di fare crescere in importanza e qualità i prodotti più rappresentativi, assicurandone anche la protezione nei confronti di abusi e la notorietà sui mercati internazionali. È importante che anche per le denominazioni che non sono ancora affidate all'attività di tutela dei consorzi si costituisca, anche formalmente, una comunione di intenti che possa sostenere il mondo della produzione. Se poi la condivisione viene espressa anche attraverso la creazione di raggruppamenti consortili che esercitino la tutela, la promozione, la valorizzazione delle Dop e Igp, la vigilanza sui mercati – tutte attività per le quali, per inciso, i consorzi di tutela possono pretendere la partecipazione ai costi da parte degli utilizzatori – i produttori non possono che ottenere vantaggi dalla copertura di tutti i ruoli previsti a sostegno delle denominazioni.
L'esperienza ha dimostrato che spesso la condivisione degli obiettivi fra le componenti del mondo della produzione, fra l'altro non necessariamente associata a dimensioni ragguardevoli, è una delle componenti in grado di garantire il successo alle denominazioni di origine. I casi in cui i le denominazioni sono state seguite, ed il loro riconoscimento sollecitato, sono stati anche quelli in cui i tempi di completamento del processo di registrazione si sono accorciati.

La procedura di registrazione delle Dop e Igp
La richiesta di registrazione di una denominazione deve essere presentata da una associazione rappresentativa dei produttori, che abbia redatto il cosiddetto disciplinare, cioè il complesso delle regole necessarie per giungere all'ottenimento del prodotto stabilito. I contenuti del disciplinare e le peculiarità delle Dop e Igp proposte devono essere asseverate da una documentazione storica che spieghi e giustifichi il collegamento del nome geografico al prodotto alimentare, e che dia atto della persistenza nel tempo della denominazione proposta.
Questa documentazione viene esaminata dalla Regione e dal Mipaf, e qualora tutte le condizioni necessarie al riconoscimento siano soddisfatte, può essere decretata la protezione transitoria – che è la possibilità di utilizzare la denominazione anche prima del riconoscimento definitivo della Commissione europea, valida però sul solo territorio nazionale. Successivamente la Commissione europea riceve ed esamina la documentazione, pubblica il disciplinare definitivo e, qualora non riceva opposizioni motivate, inserisce la denominazione tra quelle registrate. In tutta questa fase, quindi, è opportuno cercare di raccogliere il più esteso consenso sulla denominazione e sul disciplinare, affinché eccezioni motivate sollevate a poche settimane dalla conclusione del lungo iter non compromettano tutto il lavoro svolto. Naturalmente, il consenso sul disciplinare non può pregiudicarne la qualità, svuotandolo delle regole che conferiscono al prodotto una qualità superiore derivante dalla capacità degli imprenditori e dalle condizioni ambientali.
Una volta ottenuta la registrazione, o anche solo la protezione transitoria, per poter immettere in commercio la denominazione d'origine è necessario che venga predisposto il piano dei controlli e sia autorizzato un organismo di certificazione che ne accerti l'esecuzione.
Con la pubblicazione della denominazione e l'autorizzazione all'organismo di controllo il processo di registrazione può dirsi completo, ed è il momento di mettere in vendita le Dop e le Igp registrate. È importante ricordare che questo è l'unico modo per citare in etichetta nella denominazione di un prodotto alimentare anche il nome geografico dal quale proviene. Le soluzioni alternative non sono compatibili con la normativa comunitaria, e possono avere una ricaduta limitata, come nel caso dei "prodotti tradizionali" (articolo 8 del D.Lgs. 173/98), all'area di produzione. Questo assicura la protezione anche giuridica delle denominazioni, e permette ai consorzi riconosciuti d i esercitare, insieme con le strutture istituzionali, l'attività di tutela nei confronti di eventuali usurpatori delle denominazioni.

Il ruolo della Regione
In tutte le attività derivanti dall'applicazione del Regolamento 2081/92, il ruolo delle regioni appare determinante. Esse partecipano ai momenti decisionali in merito al riconoscimento delle denominazioni, durante l'istruttoria nazionale. Partecipano inoltre alla autorizzazione al controllo degli organismi di certificazione. In questi momenti, eseguono un'attività di sostegno ai richiedenti, affinché il disciplinare possa essere il più qualificante possibile per i prodotti provenienti dalle imprese del territorio.
Inoltre, come avviene, possono indirizzare le azioni di finanziamento dando priorità alle imprese che fanno parte del sistema di produttivo certificato nell'ambito delle denominazioni di origine e di altre produzioni di qualità regolamentata e certificata, senza contare il finanziamento dell'attività promozionale, che in Emilia-Romagna lascia ampio spazio ai consorzi di valorizzazione delle Dop e Igp.
La registrazione di una Dop o Igp, è importante sottolinearlo, non è una semplice opportunità commerciale: in essa si intersecano motivazioni che vanno dalla tutela del patrimonio culturale alla preservazione delle aree montane, dalla valorizzazione economica di processi produttivi e prodotti di alta qualità all'attenzione per il mondo agricolo. Avere cura delle Dop e Igp è un dovere per gli enti che hanno la responsabilità di tutelare la qualità della vita delle genti nel proprio territorio.

Alberto Ventura
Europei
Rivista della Regione Emilia Romagna
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