Novità dall’Ue in materia di distribuzione di beni e servizi
Tutela della concorrenza: la Commissione rivede alcune norme
La Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi.
Il regolamento e le relative linee guida tengono conto dello sviluppo di Internet come forza trainante per le vendite on line e per il commercio transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in quanto aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza sui prezzi.
Il principio di base rimane immutato: le imprese sono libere di decidere come far distribuire i loro prodotti, a condizione che gli accordi non prevedano la fissazione dei prezzi o altre restrizioni fondamentali e purché tanto i produttori quanto i distributori non detengano una quota di mercato superiore al 30%.
I distributori autorizzati sono liberi di vendere su Internet senza limitazioni riguardo alle quantità, ai prezzi e all’ubicazione dei clienti.
Joaquín Almunia, vicepresidente della Commissione europea responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: “Un’applicazione chiara e prevedibile delle norme di concorrenza agli accordi di fornitura e distribuzione è essenziale per la competitività dell’economia dell’UE e per il benessere dei consumatori.
I distributori dovrebbero essere liberi di soddisfare la domanda dei consumatori, sia nei punti vendita reali sia su Internet. Le norme adottate oggi garantiranno che i consumatori possano acquistare beni e servizi ai migliori prezzi disponibili ovunque nell’UE, lasciando che le imprese prive di potere di mercato siano sostanzialmente libere di organizzare la propria rete di vendite come preferiscono”.
Il regolamento adottato oggi prevede un’esenzione per categoria per accordi di distribuzione e fornitura a diversi livelli della catena di produzione e distribuzione. Poiché esistono centinaia di migliaia di accordi “verticali” di questo tipo, la revisione delle norme è importante per moltissime imprese e per i consumatori. Le norme adottate oggi sostituiscono il regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali e le relative linee guida adottati 10 anni fa.
I produttori rimangono liberi di decidere in che modo distribuire i loro prodotti. Per beneficiare dell’esenzione per categoria, essi non possono tuttavia detenere una quota di mercato superiore al 30% e i loro accordi di distribuzione o di fornitura non devono contenere nessuna restrizione fondamentale della concorrenza, come la fissazione del prezzo di rivendita o la ricostituzione di barriere al mercato unico dell’Unione europea.
Le nuove norme introducono il medesimo limite di quota di mercato del 30% per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi sulla concorrenza. Questo cambiamento va a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione.
Questo non significa che gli accordi tra le imprese con quote di mercato più elevate siano illegali, ma soltanto che esse devono valutare se i loro accordi contengono clausole restrittive e se queste siano giustificate.
Le nuove disposizioni riguardano anche specificamente la questione delle vendite on line. Una volta autorizzati, i distributori devono essere liberi di vendere sui loro siti Internet come fanno nei loro negozi tradizionali. Per quanto riguarda la distribuzione “selettiva”, ciò significa che i produttori non possono limitare le quantità vendute su Internet o applicare prezzi più elevati per i prodotti da vendere on line. Le linee guida chiariscono inoltre il concetto di vendite “attive” e “passive” con riferimento alla distribuzione esclusiva. Non sarà consentito interrompere la transazione o re-indirizzare i consumatori dopo che sono stati inseriti i dettagli di una carta di credito da cui risulti un indirizzo estero.
Le nuove norme costituiranno per i rivenditori una base chiara e un incentivo a sviluppare le attività on line in modo da raggiungere ed essere raggiunti da clienti in tutta l’UE e trarre pieno vantaggio dal mercato interno.
I produttori possono naturalmente scegliere i distributori sulla base di standard di qualità volti a garantire che i prodotti siano presentati in un certo modo. A tale riguardo, i produttori possono decidere di vendere soltanto a rivenditori che hanno negozi “non virtuali”, in modo che i consumatori possano vedere e provare realmente i loro prodotti. Tuttavia, la Commissione presterà una particolare attenzione ai mercati concentrati ai quali non possono avere accesso i rivenditori, on line o tradizionali, che applicano sconti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore in giugno e saranno valide fino al 2022, con una fase di transizione di un anno.
Contesto
Il regolamento di esenzione per categoria attualmente in vigore è stato adottato nel 1999 ed esenta gli accordi che rispettano le norme UE di concorrenza (articolo 101, paragrafo 3, del trattato).
Come le vecchie disposizioni, il nuovo regolamento mira a ridurre gli oneri normativi per le imprese senza potere di mercato, in particolare le PMI.
Nel luglio 2009 la Commissione ha pubblicato un progetto delle nuove norme e ha ricevuto oltre 150 osservazioni in merito. A quanto risulta, la maggioranza degli operatori ritiene che il regolamento di esenzione per categoria sia riuscito a ridurre gli oneri normativi e burocratici a carico delle imprese, garantendo nel contempo che i consumatori traggano beneficio dalla concorrenza in termini di scelta e di prezzi.
Fonte: Rappresentanza italiana della Commissione europea