Aprutino Pescarese
La denominazione. di origine controllata dell’olio extra vergine d’oliva “Aprutino pescarese” deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all’80%: Dritta, Leccino e Toccolana.
Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.
Le olive destinate alla produzione dell’olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata “Aprutino pescarese” devono essere prodotte nel territorio della provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 9.000.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
La raccolta delle olive viene effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici e nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonché dell’acqua eventualmente aggiunta, non deve essere superiore a 30º C.
Le operazioni, di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Aprutino Pescarese” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde al giallo;
odore: di fruttato medio-alto;
sapore: di fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,6 per 100 grammi di olio;
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.