Avanzano gli iter per i referendum sugli OGM e Sovranità Alimentare
Il 20 luglio 2007, presso la Corte di Cassazione sono state depositate due leggi di iniziativa popolare da parte del Comitato promotore.
Il comitato è stato promosso dai contadini di Altragricoltura Foro Contadino che ieri erano presenti a Roma da diverse regioni italiane del Nord del Centro e del Sud per firmare il deposito degli atti, e da altre associazioni e movimenti.
Fra i firmatari il deposito delle leggi, Gianni Cavinato (Associazione Consumatori Utenti), Fabrizia Pratesi de Ferrariis (Equivita) e Enrico Lucconi (particolarmente attivo con altri nella stesura della legge che indice il referendum sugli OGM).
Con la Legge per la Sovranità Alimentare i contadini e i loro alleati indicano alle istituzioni la strada per uscire dalla pesantissima crisi che sta investendo le campagne italiane. Nella legge si propone alle istituzioni di assumere i principi della sovranità alimentare come una delle chiavi possibili con cui affrontare il rilancio dell’agricoltura italiana, mettendo al centro gli interessi di chi lavora la terra e di chi consuma il cibo. La Legge per la Sovranità Alimentare, oltre che indicare principi, punta a realizzare spazi di partecipazione democratica con le Consulte per la Sovranità Alimentare e strumenti operativi nuovi come quelli contro il dumping, per promuovere il ciclo corto o l’Agenzia per la gestione dei beni comuni e le risorse naturali in agricoltura.
La Legge che istituisce il Referendum sugli OGM, realizza il primo degli obiettivi della partecipazione democratica: quello di permettere ai cittadini con il voto di decidere sull’introduzione degli ogm in Italia. La normativa europea prevede la consultazione popolare prima che gli ogm, sia pure nella forma della coesistenza, vengano definitivamente liberalizzati nella produzione. E’ arrivato il momento che il parlamento italiano, in ottemperanza al dettato normativo del legislatore europeo, convochi, con apposita legge, il referendum perché su questo tema così delicato i cittadini possano esprimersi per far valere i loro interessi contro le pressioni delle lobbies nazionali e internazionali del transgenico.
Al deposito delle leggi si è arrivati dopo un lungo percorso di confronto e discussione che ha coinvolto molte realtà contadine di base impegnate in vertenze, mobilitazioni e pratiche di economia etica oltre che realtà del consumo critico, dell’ambientalismo, del mondo accademico e delle istituzioni.
A partire da Settembre si avvierà la campagna di raccolta delle firme che punta fin d’ora a realizzare il più ampio risultato intervenendo per sei mesi in una vasta azione di sollecitazione della società. Il Comitato Promotore sta organizzando la rete territoriale e gli strumenti organizzativi di coordinamento perché la campagna di raccolta delle firma veda il protagonismo diffuso ed ampio di tutte le esperienze locali e di base, nel convincimento che la società italiana sia matura per rivendicare il diritto a scegliere su questioni così delicate.
Prossimi due appuntamenti del comitato promotore sono:
– 11/18 Agosto 2007 – Policoro (MT) TERRECONTADINE – Festa nazionale del ciclo corto. (www.terrecontadine.net)
Il Comitato organizza, all’interno della Festa Nazionale di Altragricoltura, seminari, incontri e dibattiti per mettere a punto il percorso dell’autunno
– Secondo fine settimana di Settembre: Assemblea nazionale del Comitato promotore e avvio della raccolta delle firme
IL TESTO DELLE DUE LEGGI POPOLARI
“Istituzione del Referendum popolare sugli Organismi Geneticamente Modificati (OGM)
Articolo 1
(Referendum popolare)
In applicazione ed attuazione di quanto disposto dalla Direttiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio CE e dalla legge 15 gennaio 2004, n. 27, di ratifica ed esecuzione del protocollo di Cartagena, richiamato dall’art. 32 della Direttiva 2001/18/CE, che prevedono la consultazione del pubblico, prima di introdurre gli OGM (organismi geneticamente modificati) sul territorio nazionale, nell’ambiente, in agricoltura e nell’alimentazione umana ed animale, il corpo elettorale deve essere interpellato, tramite referendum consultivo nazionale indetto dal Governo, con le modalità previste dalla legge sul referendum abrogativo in quanto applicabili, da tenersi in un giorno scelto dallo stesso Governo. Il parere sarà quello espresso dalla maggioranza dei votanti.
Il quesito referendario sarà: "Volete che gli organismi geneticamente modificati, detti OGM, e loro derivati, siano introdotti, coltivati, prodotti in Italia, sotto ogni forma, diffusi nell’ambiente, contenuti nell’alimentazione umana ed animale, si o no?".
L’informazione del pubblico sull’argomento, nei due mesi precedenti la consultazione, deve essere fornita dai mezzi radiotelevisivi pubblici e privati secondo le regole previste per le consultazioni elettorali generali, provvedendo, in ogni caso, a che gli spazi informativi, riservati ai favorevoli e ai contrari all’introduzione degli OGM sul territorio, siano ripartiti in forma paritaria”
Proposta di legge di iniziativa popolare
“Introduzione del principio e degli strumenti della sovranità alimentare
Principi e strumenti per la costituzione delle consulte per la Sovranità Alimentare finalizzate alla tutela del diritto dei contadini a produrre, dei consumatori all’accesso al cibo, alla promozione del ciclo corto, dei valori culturali e tradizionali del cibo e della tutela agro-ambientale del territorio
Art. 1 (Finalità)
1) La presente legge indica i principi con cui deve essere governato il patrimonio agricolo e agro-alimentare italiano, alla luce dei profondi mutamenti indotti dalla globalizzazione dei processi economici e commerciali, al fine di mantenere, difendere ed estendere il tessuto delle aziende agricole contadine, di promuovere la loro funzione sociale, la tutela agro-ambientale del territorio, il consumo consapevole e l’accesso al cibo.
2) La presente legge riconosce come centrali i diritti dei contadini e delle contadine, dei lavoratori e dei cittadini consumatori nella gestione del patrimonio agricolo e agro-alimentare italiano come bene comune.
3) La presente legge stabilisce che i principi della Sovranità Alimentare, esplicitati nell’art. 2, costituiscono il principio regolatore delle scelte governative nel campo agro-alimentare, ispirandosi ai principi di tutela agro-ambientale delle risorse naturali e dei beni comuni utilizzati nella realizzazione dei cicli di lavorazione nonché al benessere e alla dignità delle specie animali.
4) La presente legge si prefigge l’obiettivo di dotare le istituzioni nazionali e locali di strumenti operativi con cui perseguire un governo solidale e partecipato dei cicli della produzione agro-alimentare e della gestione ambientale del territorio, ispirandosi alla proposta della Sovranità Alimentare avanzata in sede nazionale ed internazionale dai movimenti contadini e dalle numerosi organizzazioni della società civile che vi aderiscono.
Art. 2 (Principi generali)
1) L’azienda agricola contadina è un bene comune, custode di un grande patrimonio di saperi tecnici, scientifici e tecnologici, promotrice di relazioni economiche, culturali e sociali che hanno plasmato l’ambiente e il territorio, regolatrice di molte variabili ambientali che hanno ricadute dirette sulla condizione generale del Paese, variabile decisiva per la qualità della vita dei cittadini qualificandone la relazione con il cibo e il territorio. La sua presenza è, dunque, uno degli indicatori fondamentali per valutare la tenuta sociale, economica e culturale delle comunità rurali ed urbane.
2) Lo Stato e le Istituzioni operano per garantire il mantenimento e promuovere la crescita del più ampio tessuto di aziende agricole contadine, della loro funzione sociale e produttiva e agiscono attivamente per scongiurare la perdita di uno dei più grandi patrimoni della nostra storia civile.
3) L’agricoltura e l’alimentazione sono valori fondamentali per tutti i popoli, sia in termini di produzione e disponibilità di quantità sufficienti di cibi sani e di contenuto nutriente adeguato. Questi valori sono costituenti fondamentali di comunità, culture e ambienti rurali e urbani salubri.
4) Ogni popolo ha il diritto di scegliere il proprio modello di produzione, distribuzione e consumo degli alimenti. La Sovranità Alimentare è il diritto di ogni popolo a definire le sue politiche agrarie in materia di alimentazione, di sostenere, difendere e regolare la produzione agro-alimentare nazionale e il mercato locale al fine di promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile, e decidere in che misura vogliono essere autosufficienti senza riversare le loro eccedenze in paesi terzi con la pratica del dumping. Il diritto dei popoli a scegliere il proprio modello agro-alimentare si esprime anche e principalmente in materia di gestione del patrimonio genetico, sua manipolazione e sugli effetti derivanti dall’introduzione di tecniche come quelle transgeniche. I cittadini hanno il diritto di potersi esprimere con il voto su questioni delicate come l’introduzione degli ogm nella produzione o nel consumo
5) L’autonomia e la Sovranità Alimentare delle comunità e dei popoli possono essere garantite solamente per mezzo di sistemi di produzione diversificati, basati su una forte e diffusa presenza di aziende contadine, rispettosi dei valori culturali e ambientali che il territorio esprime. A tal fine lo Stato e le Istituzioni operano per tutelare e promuovere lo sviluppo delle aziende contadine assicurandone i diritti fondamentali e rimuovendo le cause che ostacolano la loro sopravvivenza e la loro crescita.
6) L’accesso al possesso o alla detenzione della terra e al credito sono diritti fondamentali e indispensabili per l’esercizio dell’attività produttiva agricola. La privatizzazione delle risorse naturali (diverse dal bene terra) quali beni comuni (acqua, patrimonio genetico ecc) e l’introduzione nell’ambiente degli Organismi geneticamente modificati (OGM), che irreversibilmente inquinano le aree agricole, sono considerati impedimenti assoluti alla produzione agricola convenzionale e biologica, nonché all’attività produttiva del coltivatore diretto.
7) La modalità contadina di produzione viene definita come quel modo di produrre il cibo in cui la funzione del lavoro prevale sugli altri aspetti della gestione aziendale, dove in particolare è centrale il lavoro famigliare o, comunque, in cui sia direttamente impegnato l’agricoltore. Questa modalità assume come centrale la tutela del reddito dell’azienda agricola produttrice, del salario e del rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro dei lavoratori e degli agricoltori, la responsabilità sociale della gestione del territorio e della tutela dell’ambiente, della salute e del rispetto delle condizioni di vita degli animali, la capacità di operare scelte in autonomia su cosa, in che modo e in che quantità produrre e su dove, a chi e in che modo distribuire i propri prodotti.
8) La produzione contadina assume la tutela della biodiversità, la riproducibilità delle risorse naturali, la tutela del territorio, dell’ambiente e delle diverse forme di vita come condizioni di base; il rispetto della dignità degli animali allevati e delle loro condizioni di vita, il riequilibrio del rapporto fra terra e capi allevati, il superamento dei sistemi di allevamento industriali con forte impatto negativo sull’ambiente sono obiettivi del processo di promozione della Sovranità Alimentare
9) La capacità di un popolo e delle sue comunità di definire la Sovranità Alimentare si caratterizza anche nella capacità di soddisfare il diritto dei cittadini ad un cibo sano, sicuro e accessibile e con un rapporto prezzo/qualità sostenibile sia per gli agricoltori sia per i consumatori. Un modello di produzione del cibo in cui le comunità possano riconoscere valori aggiunti culturali, ambientali e sociali, frutto di saperi sedimentati che esprimono liberamente le diverse culture. La Sovranità Alimentare è, al tempo stesso, il diritto dei contadini a produrre ed il diritto dei cittadini al cibo.
10) La Sovranità Alimentare si basa su una corretta gestione economica dei cicli di produzione e consumo e della loro gestione commerciale. Il ciclo corto produzione/consumo è la modalità più efficace per garantire, al tempo stesso, la sostenibilità del reddito dell’azienda agricola, un corretto rapporto prezzo/qualità ai consumatori e la qualità sociale dei processi di produzione agro-alimentari. Per ciclo corto si intende la modalità del rapporto fra produzione e consumo che avvicina il più possibile la produzione al consumo eliminando le innumerevoli intermediazioni commerciali, spesso di carattere speculativo. Il ciclo corto promuove il consumo dei prodotti agro-alimentari su base regionale e territoriale e realizza il risparmio sociale ed ambientale derivante dal minor impatto della circolazione delle merci. Il ciclo corto prevede una modalità della produzione e del consumo socialmente responsabili, consapevoli ed eticamente sostenibili.
11) La Sovranità Alimentare rivendica relazioni eque fra i popoli, i sistemi agricoli e le nazioni, senza negare l’importanza del commercio internazionale, difendendo piuttosto il diritto di formulare quelle politiche e pratiche distributive che promuovano, con gli scambi commerciali, la priorità di garantire i diritti della popolazione ad una produzione alimentare sicura, sana ed ecologicamente sostenibile ed alla valorizzazione dei diversi sistemi agricoli presenti sul territorio.
12) Lo Stato, al fine di realizzare i principi della Sovranità Alimentare, vieta la pratica del dumping, che consiste nell’introduzione in un qualsiasi mercato territoriale di prodotti alimentari ad un prezzo più basso dei costi necessari alla produzione di quel prodotto in quel contesto territoriale. Il commercio internazionale e interno deve avere fini sociali, ambientali, di sviluppo e culturali. La deregolamentazione del commercio che lascia il controllo solo alle multinazionali ed alle grandi concentrazioni commerciali non può garantire queste importanti mete sociali.
13) Lo Stato e le Istituzioni, al fine di garantire la difesa e la valorizzazione del nostro sistema agricolo come pilastro fondante della salvaguardia ambientale dei nostri territori e del profilo democratico delle relazioni sociali, assolvono alle funzioni decisionali coinvolgendo i cittadini in un processo di partecipazione democratica.
14) Lo Stato riconosce che è indispensabile restituire ai contadini e ai cittadini il diritto di scelta del modello di produzione e consumo agro-alimentare, da cui corrono il rischio di essere sempre più emarginati dai processi in corso e dalle dinamiche internazionali della globalizzazione. La Sovranità Alimentare, nel suo obiettivo di sancire il diritto dei contadini a produrre ed il diritto dei cittadini al cibo, si costituisce come un articolato sistema di democrazia partecipata con la finalità di restituire protagonismo e responsabilità nelle scelte alla società civile, anche facendo ricorso agli istituti democratici previsti dal nostro ordinamento partecipativo, quali ad esempio i referendum, o comunque strumenti che consentano ai cittadini di esprimersi con il voto e la partecipazione sulle scelte fondamentali.
Art. 3 Istituzione della Consulta Nazionale
e delle Consulte Regionali per la Sovranità Alimentare
1. Viene istituita la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come luogo/strumento permanente di incontro fra le Istituzioni Nazionali e i movimenti e i cittadini che si riconoscono, sottoscrivendolo, nel documento sulla Sovranità Alimentare. La Consulta Nazionale opera attivamente per realizzare gli obiettivi che si dà annualmente dotandosi di ambiti di approfondimento su temi specifici (Tavoli di lavoro) e di strumenti operativi (Agenzie, Osservatori, ecc..) che vengono istituiti di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La Consulta Nazionale può promuovere e sostenere campagne e iniziative di ambito tematico, nazionale, territoriale ed anche di carattere internazionale tese a realizzare gli obiettivi e i principi indicati nella presente legge. 3. La Consulta Nazionale ha funzioni consultive per le diverse istanze con potere legislativo e gestionale in materia agro-alimentare e agro-ambientale e comunque per tutte le iniziative legislative che hanno una incidenza sulle questioni agro-alimentari. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può attribuire, nei limiti dei suoi poteri, oltre quelle già previsti dalla presente legge, delle funzioni specifiche alla Consulta Nazionale o a suoi strumenti operativi. 5. Al fine di realizzare gli obiettivi che si propone la Consulta per la Sovranità Alimentare si dota di strumenti operativi che sono indicati nell’articolo 4. 6. La Consulta Nazionale definisce ogni anno il Piano Nazionale per la Sovranità Alimentare e lo presenta nella Conferenza Nazionale per la Sovranità Alimentare. Il Piano Nazionale per la Sovranità Alimentare ha valore dirimente per i diversi livelli di pianificazione in materia di gestione territoriale, economica e sociale. 7. Viene istituito un fondo di bilancio finalizzato a realizzare gli obiettivi e i programmi definiti dalla Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare. Tale fondo verrà alimentato con una dotazione annuale prefissata e con i proventi del Fondo Antidumping, di cui al comma 5 dell’Articolo 5, nonché con quota parte di tutte le sanzioni che verranno comminate in seguito al mancato rispetto del dettato di questa legge di cui al comma 1 dell’Articolo 5. 8. In prima battuta la Consulta Nazionale è costituita dal Comitato promotore della presenta legge. La sua composizione verrà integrata successivamente come specificato nel comma 9. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare definisce le modalità per la partecipazione dei soggetti che fanno richiesta di iscriversi e istituisce un apposito Registro nonché gli strumenti per la verifica annuale della sussistenza dei requisiti degli stessi soggetti iscritti al Registro. 9. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Consulta Nazionale si riunisce ed approva un suo regolamento interno, dotandosi di un coordinamento che viene eletto nella prima assemblea utile. 10. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con apposito provvedimento legislativo possono istituire, presso le presidenze delle giunte regionali le Consulte Regionali per la Sovranità Alimentare. 11. Le Consulte Regionali per la Sovranità Alimentare partecipano con propri delegati ai lavori della Consulta Nazionale.
Art. 4 Strumenti operativi della Consulta Nazionale
1. I Tavoli di lavoro sono istanze di approfondimento della Consulta Nazionale su temi specifici, sono costituiti entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e possono essere chiusi o integrati successivamente. 2. La Consulta Nazionale opera per costituire entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge gli strumenti operativi previsti dai successivi articoli 5/6/7/8 3. La Consulta Nazionale può proporre la costituzione di nuovi strumenti operativi o la ristrutturazione di quelli già esistenti avanzandone proposta alla Presidenza del Consiglio che ne delibera la costituzione e il funzionamento attribuendo le risorse organizzative e finanziarie del caso.
Art. 5 Strumenti per la lotta al dumping
1. Si dà delega al Governo, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presenta Legge, di definire, con apposito Decreto Legislativo, gli strumenti normativi e sanzionatori contro la pratica del dumping, così come definita nel comma 10 dell’Art. 2 e contro le violazioni del dettato della presente legge. 2. Tale Decreto dovrà prevedere, come strumento operativo di controllo e di contrasto del dumping, la costituzione di una specifica Sezione Antidumping all’interno dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 3. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dovrà dotarsi, a tale scopo, di un Ufficio Studi che stabilisca e revisioni, almeno annualmente, i reali costi di produzione nel mercato agro-alimentare italiano. 4. Nei casi conclamati di dumping verrà inflitta una sanzione pecuniaria proporzionale al danno subito, inteso come la differenza di prezzo tra quello più basso praticato e quello determinato dalla sommatoria dei costi di produzione. 5. Gli importi ricavati dalle sanzioni pecuniarie inflitte alle imprese (agricole, industriali e commerciali) che praticano il dumping verranno destinati al Fondo Antidumping, i cui proventi verranno destinati al fondo di bilancio per le attività della Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare, nonché ad attività di formazione e informazione dirette a contrastare il fenomeno del dumping. 6. Presso la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare viene istituito l’Osservatorio Antidumping che opera per monitorare i fenomeni legati al dumping e per promuovere la correttezza delle relazione commerciali in materia agro-alimentare, supportando l’autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e promuovendo campagne di informazione e iniziative di formazione. 7. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato consulta periodicamente, per lo svolgimento delle sue funzioni, l’Osservatorio Antidumping istituito presso la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare.
Art. 6 Agenzia per i beni comuni e le risorse naturali in agricoltura
1. La garanzia dell’accesso ai beni comuni e alle risorse naturali (acqua, terra, energia, risorse fitogenetiche e zoogenetiche) ed al loro uso responsabile nel rispetto del valore sociale, economico e ambientale che esse rivestono per tutta la collettività sono compiti delle Istituzioni e dello Stato. La Sovranità Alimentare si basa su questi principi e su queste garanzie.
2. Viene istituita a tale scopo presso la Consulta per la Sovranità Alimentare l’Agenzia per i beni comuni e le risorse naturali in agricoltura. L’ambito di intervento dell’Agenzia è lo studio, la promozione e il monitoraggio delle condizioni di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio di risorse naturali collegate alla produzione agro-alimentare (aria, acqua, terra, energia, risorse genetiche), al fine di ottimizzarle in relazione al contesto territoriale e di assicurare le funzioni ambientali, sociali ed economiche indispensabili per l’esercizio dell’attività contadina promuovendo in via prioritaria sistemi di coltivazione e allevamento sostenibili, con esclusione di quelli che prevedono l’uso di Organismi Geneticamente Modificati.
3. Compiti specifici dell’Agenzia sono quelli di promuovere una gestione sostenibile delle risorse naturali in agricoltura e un loro uso responsabile, stimolando il più largo e diffuso accesso, rispettoso del valore ambientale, sociale ed economico che queste risorse assumono nei confronti della collettività.
4. L’Agenzia gestisce e promuove campagne di sensibilizzazione ed educazione, studi e ricerche e rivolge la propria attività nel contesto rurale, scolastico e, più in generale, rivolgendosi a tutti i cittadini.
5. L’Agenzia si costituisce come luogo di coordinamento delle diverse iniziative ed azioni che incidono nella gestione della risorse naturali (acqua, terra, energia, risorse fitogenetiche e zoo genetiche) finalizzandole alla conservazione della biodiversità e alla tutela della loro funzione di patrimonio collettivo e bene comune. L’Agenzia assolve alle stesse funzioni nei confronti dell’utilizzo delle risorse energetiche a diverso titolo collegate con la produzione agricola e/o collegate al ciclo di produzione promuovendone modalità di gestione e produzione compatibili con i criteri della salvaguardia e della valorizzazione dell’ambiente, della biodiversità, del territorio e del lavoro contadino.
6. Gli organi legislativi e gestionali in materia di risorse idriche, ambiente, energia e agricoltura consultano periodicamente, per lo svolgimento delle loro funzioni, l’Agenzia per i beni comuni e le risorse naturali in agricoltura.
7. Ogni anno l’Agenzia produce un rapporto sullo stato delle risorse naturali in agricoltura, avanzando proposte alla Conferenza per la Sovranità Alimentare. La consulta per la Sovranità Alimentare ne dà il massimo della diffusione.
Art. 7 Comitato per la promozione del ciclo corto, la riconversione delle aziende e la compensazione ambientale
1. Presso la Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare viene istituita il Comitato per la promozione del Ciclo Corto, la riconversione e la compensazione ambientale in agricoltura.
2. Compito del Comitato è quello di promuovere le migliori condizioni per realizzare le forme di ciclo corto come descritte dall’art. 2 comma 9 della presente legge, così come la riconversione delle aziende agricole italiane verso l’attuazione di forme del ciclo corto, sostenendone la fuoriuscita dalle situazioni di crisi aziendale attraverso il riconoscimento della funzione sociale dell’azienda agricola, mettendo in atto forme di compensazione ambientale.
3. Il Comitato gestisce e promuove campagne di educazione e informazione, studi e ricerche finalizzate al raggiungimento dei suoi obiettivi. In particolare promuove la creazione e lo sviluppo di esperienze di vendita diretta, dei mercati territoriali e di quartiere, di gruppi di acquisto e di vendita, nonché di tutte le forme di aggregazione e di cooperazione fra produttori e consumatori e, comunque, tutte le azioni volte a promuovere e realizzare forme di ciclo corto.
4. Il Comitato promuove presso le Istituzioni e gli Enti nazionali e regionali pubblici e privati l’adozione di misure, regolamenti e provvedimenti legislativi che favoriscono il consumo locale e il conferimento dei prodotti in ambito territoriale.
5. Il Comitato promuove fra i contadini, le aziende di trasformazione e le loro organizzazioni, gli attori commerciali della distribuzione, i soggetti gestori della ristorazione collettiva e commerciale, i consumatori e loro organizzazioni, accordi, protocolli e convenzioni per favorire il ciclo corto.
6. Il Comitato promuove accordi fra i contadini e loro organizzazioni e gli Istituti di Credito, per favorire il necessario sostegno alla riconversione delle aziende agricole verso l’attuazione di forme del ciclo corto.
7. Il Comitato produce ogni anno un rapporto sullo stato del ciclo corto in Italia e sulle condizioni delle aziende contadine nelle aree di crisi, al fine di valutare i bisogni del comparto ed avanzando proposte di intervento. La Consulta Nazionale per la Sovranità Alimentare si fà carico di diffondere il rapporto e di proporre al Governo ed alle Istituzioni competenti le soluzioni discusse e le proposte elaborate.
8. Si dà delega al Governo, entro sei mesi dell’entrata in vigore della presenta Legge, di definire, con apposito Decreto Legislativo, misure atte a promuovere il ciclo corto e la riconversione aziendale in tale direzione, nonché gli strumenti per la gestione delle forme di compensazione ambientale “