Brisighella
La denominazione di origine controllata dell’olio extra vergine d’oliva “Brisighella” deve essere ottenuta dalla varietà di olive “Nostrana di Brisighella” presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 10%.
Le olive destinate alla produzione di quest’olio devono provenire dalterritorio delle province di Ravenna e Forlì e precisamente Brisighella, Faenza, Riolo Terme, Casola Valsenio, Modigliana.
La produzione massima di olive/Ha non può superare i kg 5.000.
La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 5 novembre e il 20 dicembre di ogni anno.
La raccolta deve essere effettuata direttamente dall’albero a mano o con mezzi meccanici.
La resa massima di olive in olio non può superare il 18%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27 ºC.; ogni altro trattamento è vietato.
Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Brisighella” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
odore: di fruttato medio o forte con sensazione netta di erbe e/o ortaggi;
sapore: di fruttato con leggera sensazione di amaro e leggera o media sensazione di piccante;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;