Carne de Salamanca
Spagna – Il bestiame idoneo a fornire carne protetta da questa Indicazione Geografica Protetta è ottenuto da femmine riproduttrici della razza Morucha, sia dal loro allevamento in purezza, sia da quelle ottenute da queste morucha di allevamento con i loro incroci con maschi delle razze Charolés e Limosín, svezzato con un’età minima di 5 mesi e sfruttato secondo le tecniche e gli usi di utilizzo delle risorse naturali in regime estensivo.
Considerando l’età degli animali prima della macellazione, si distinguono i seguenti tipi: Vitello : animale destinato alla macellazione con un’età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi. Yearling : animale destinato alla macellazione con un’età superiore a 12 mesi e fino a 24. Giovenca : animale destinato alla macellazione con un’età superiore a 24 mesi e fino a 48. Il periodo minimo di stagionatura della carne, a partire dal giorno della macellazione, sarà di 2 giorni per il vitello, 4 giorni per l’annuale e 6 giorni per il manzo. Gli animali protetti sono nati, allevati e innescati nella zona geografica delimitata fino alla loro macellazione. La marcatura delle carcasse al macello sarà effettuata, con metodi indelebili o supporti non riutilizzabili, sulla parte interna delle due mezzene, ed in modo tale che i quattro quarti della carcassa siano perfettamente identificati dopo la loro separazione.
I pezzi di carne protetta, così come i contenitori che contengono porzioni, sfilettati, tritati o tritati, saranno spediti provvisti di un’etichetta numerata che conterrà, almeno, le relative menzioni “Indicazione Geografica Protetta” e “Carne di Salamanca” . Quando il prodotto è ottenuto esclusivamente da animali di razza Morucha, può essere inclusa anche la menzione “Razza Morucha”.