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Definita in sede legislativa la definizione dei “Vini passiti”

Positivo il commento dell'Associazione Città del Vino sulle nuove norme approvate in Senato, in sede legislativa, alla vigilia della scadenza di legislatura.
Il nuovo testo sull'Ocm (l'organizzazione comune di mercato) del vino presenta molti aspetti qualificanti per il comparto vitivinicolo italiano.
Tra questi, sottolineano le Città del vino, la definizione del "vino passito", che aiuterà il settore a fare chiarezza sulla produzione di questa particolare tipologia di vino; e il riconoscimento dei vitigni autoctoni italiani, che apre invece la strada a una maggiore tutela e promozione degli oltre 1.500 vitigni nativi del Paese, molti dei quali a rischio di estinzione.
Alla prossima legislatura è demandata invece la riforma della legge sulle denominazioni, un testo fondamentale per la vitivinicoltura italiana per una nuova e corretta governance del settore.
"E' un buon risultato – commenta il presidente di Città del Vino, Floriano Zambon -. E' il primo provvedimento legislativo che mette ordine nella definizione dei vini passiti e liquorosi e inquadra le problematiche sui vitigni antichi e autoctoni italiani, dagli aspetti sul loro censimento e catalogazione, alla ricerca e alla territorialità degli stessi vitigni.
La parte più debole di questa legge riguarda invece il sistema sanzionatorio, per il quale è stato approvato un ordine del giorno distinto per invitare il governo a rivederlo.
Lo scorso 15 febbraio è stato organizzatoconvegno a Roma per ricordare lo scandalo del vino al metanolo di vent'anni fa. E' stata l'occasione per parlare anche di maggior coordinamento nei controlli e certezza delle sanzioni per chi si rende protagonista di frodi alimenentari che mettono a repentaglio la salute del consumatore e minacciano il prestigio acquisito delle nostre produzioni".
Il disegno di legge approvato al Senato definisce infatti il passito, "vino sottoposto ad appassimento, anche parziale, naturale sulla pianta o dopo la raccolta", senza il ricorso a pratiche di arricchimento del titolo alcolometrico naturale delle uve prima o dopo l'appassimento.
La definizione di vino passito si applica anche ai vini da uve stramature nonchè ai vini a indicazione geografica tipica e ai vini di qualità prodotti in aree determinate (Vqprd), laddove i rispettivi disciplinari lo consentano. Il ddl definisce inoltre il "vitigno autoctono italiano" come quel vitigno la cui presenza in aree geografiche nazionali delimitate risalga ad almeno cinquant'anni e che sia registrato dalle Regioni o Province autonome specificando la diffusione sul territorio, il nome, la descrizione e le caratteristiche agronomiche del vitigno.
I registri dovranno in seguito essere predisposti dalle stesse Regioni e Province autonome.