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La grappa in dirittura d’arrivo per il riconoscimento comunitario

Grazie al regolamento Ue 110/8 l'acquavite italiana potrà fregiarsi del marchio comunitario Igp

Con Grappa, come molti sanno, si intende un distillato di vinacce (ciò che rimane dalla pigiatura dell’uva fresca o ammostata), prodotto in Italia. Questo nome, che già da tempo è un termine ad indicazione geografica, verrà riconosciuto e protetto dall’unione europea grazie all’allegato III del regolamento Ue 110/08 sulle bevande spiritose pubblicato lo scorso 13 febbraio sul Gazzettino Ufficiale Ue; così facendo viene applicato il regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 17 dicembre 2007.
Grazie a questo allegato, voluto da tempo dai rappresentati dei produttori di vini italiani, il termine “Grappa” passa da denominazione riservata all’acquavite di vinacce prodotta in Italia, dettame imposto dal regolamento 1576/89, non avendo però alcuna tutela comunitaria, a termine inserito nell’elenco delle indicazioni geografiche e quindi avente diritto alla tanto desiderata tutela comunitaria, informa Federvini. La tutela verrà data però solo quando l’iter verrà completato e quindi solamente dopo l’invio di una relazione tecnica (da parte dell’ Mipaaf in questo caso) alla Commissione, invio che potrà avvenire al più tardi entro sette anni dalla pubblicazione.
Se già per i prodotti alcolici è prevista un regolamento a sé stante, l’iter della Grappa avrà ulteriori differenze in quanto viene riconosciuto che questo termine è un nome geografico ed è quindi al tempo stesso una definizione di prodotto ed un termine di origine geografica e questo, come asserisce ancora la Federvini, "comporta un ulteriore giro di vite sotto il profilo della
tutela". Già alla fine degli anni ’90 ci fu un dibattito con i produttori africani che utilizzarono il termine “Grappa” come menzione generica, rischiando di fare saltare l’accordo Ue-Sudafrica per la commercializzazione di vino e prodotti alcolici.
È interessante sapere inoltre che, sempre grazie all’allegato III del regolamento 110/08; oltre al termine “Grappa”, ed alle voci già presenti nel regolamento 1576/89, sono elencati come potenziali indicazioni geografiche denominazioni quali “Grappa siciliana” o “della Sicilia”, “Grappa di Marsala”, “Genepì delle Alpi”, “Genepì del Piemonte”, “Genepì della Valle d’Aosta”, “Liquore di limoni di Sorrento”, “Liquore di limoni della Costa di Amalfi” , “Mirto di Sardegna” e “Nocino di Modena”. Perché questi termini diventino indicazioni geografiche tutelate è sufficiente che sia inviata, da parte dell’Italia, una scheda tecnica di questi prodotti a Bruxelles così facendo quindi non verrà solo protetta la materia prima (come nel caso dei limoni di Igp usati per la preparazione del liquore di limoni di Sorrento), ma anche il prodotto finito.
Infine questo allegato permette ancora anche a Sambuca, Nocino, Maraschino e Mistrà (che in passato erano obbligati ad allegare in etichetta l’indicazione “liquore” o “bevanda spiritosa”) di diventare vere e proprie denominazioni di vendita.

Eugenio Credidio