Lametia
La denominazione di origine controllata “Lametia” è riservata all’olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata “Lametia” deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.
Le olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva “Lametia” devono essere prodotte, nell’ambito della provincia di Catanzaro, nei territori della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal disciplinare di produzione.
Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche.
Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell’insieme elevata, con spessore profondo, o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell’olio.
In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.
La produzione massima di olive/ha non può superare i quintali 130 per ettaro negli oliveti specializzati.
Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione massima di olive/ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.
La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall’inizio dell’ invaiatura e non si protrae oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.
Le operazioni di estrazione dell’olio e di confezionamento devono essere effettuate nell’ambito dell’area territoriale prevista nel disciplinare.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata “Lametia” può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.
La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.
Per l’estrazione dell’olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.
L’olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata “Lametia” deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: da verde a giallo paglierino;
odore: di fruttato;
sapore: delicato di fruttato.