Libera circolazione e libero soggiorno per i cittadini dell’Unione
Il 30 aprile 2006 è scaduto il termine entro il quale gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni di attuazione necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 29 aprile 2004.
Il concetto su cui si basa la direttiva, che nasce da una proposta della Commissione, è che i cittadini dell’Unione dovrebbero essere in grado di circolare da uno Stato membro all’altro in condizioni analoghe ai cittadini di uno Stato membro che si trasferiscono e cambiano residenza all’interno del loro paese.
Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, Libertà e Sicurezza ha dichiarato: “L’entrata in vigore della direttiva costituisce una svolta nel processo di integrazione dell’Unione: la libertà dei nostri cittadini e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nell’Unione cresce sostanzialmente ed è chiara espressione della cittadinanza europea.
La direttiva è anche l’esempio perfetto dell’impegno con cui la Commissione opera a favore di una politica di miglioramento della regolamentazione: la legislazione esistente è stata riunita in unico strumento giuridico coerente e trasparente, facilmente accessibile sia per i cittadini che per le amministrazioni nazionali, evitando con ciò inutili adempimenti burocratici.”
Queste le principali innovazioni e conquiste della direttiva rispetto alla normativa esistente:
consolida un complesso corpus normativo (nove direttive e un regolamento) e la vasta giurisprudenza della Corte europea di giustizia e costituisce un unico e semplice strumento giuridico sul diritto fondamentale di libera circolazione e di libero soggiorno, al quale conferisce maggiore trasparenza e di cui facilita l’applicazione;
istituisce un regime giuridico unico per la libertà di circolazione e di soggiorno nel contesto della cittadinanza dell’Unione, applicabile a tutte le categorie di cittadini, senza intaccare i diritti acquisiti dei lavoratori;
migliora e facilita l’esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente in più modi:
estende il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini dell’Unione ai partner che abbiano contratto un’unione registrata, a certe condizioni;
riconosce ai familiari un diritto di soggiorno autonomo in caso di decesso del cittadino dell’Unione o di scioglimento del matrimonio o dell’unione registrata;
riduce le formalità amministrative: i cittadini dell’Unione non avranno più l’obbligo della carta di soggiorno ma dovranno, se richiesti, iscriversi presso le autorità competenti e dimostrare che rispettano le condizioni di soggiorno, ossia che esercitano un’attività lavorativa subordinata o autonoma o dispongono di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia che copra tutti i rischi.
La principale innovazione della direttiva è che introduce un diritto di soggiorno permanente e incondizionato dopo cinque anni di soggiorno nello Stato membro ospitante, che garantirà ai cittadini dell’Unione la parità di trattamento con i cittadini nazionali.
Da ultimo, la direttiva aumenta la protezione contro l’allontanamento per i cittadini dell’Unione e i loro familiari che abbiano acquisito un diritto di soggiorno permanente e limita la possibilità di allontanamento dei cittadini dell’Unione che abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per i dieci anni precedenti o che siano minorenni, ai casi fondati su motivi imperativi di pubblica sicurezza.