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Miele: vietata la vendita se Ogm

Sentenza della Corte di Giustizia: miele e polline contenenti tracce di Organismi gm non possono essere commercializzati senza autorizzazione

Miele e Ogm, sentenza della Corte europea
In un periodo di calma piatta sul fronte delle controversie sugli agrofarmaci, probabilmente perché il nuovo regolamento non è ancora entrato nel vivo, questa volta ci soffermiamo su di una controversia tra un apicoltore amatoriale che ha denunciato l'amministrazione della Baviera, colpevole di aver contaminato il miele di Herr Bablok (così si chiama il denunciante) con il polline proveniente dal mais Ogm, coltivato a scopo sperimentale nei campi vicini agli alveari.

Il solerte apicoltore, preoccupato dalle analisi che hanno evidenziato tracce di Dna Ogm (proveniente dal Mais MON 810, resistente alla piralide) nel polline e nel miele dei propri alveari, nel dicembre del 2009 ha fatto causa all'amministrazione del Land in quanto riteneva che questo tipo di contaminazione avrebbe impedito la commercializzazione dei propri prodotti.
Secondo la normativa vigente, alimenti Ogm derivati da Ogm o contenenti ingredienti derivati da Ogm, non possono essere immessi in commercio senza autorizzazione. Le autorità tedesche, per superare l'empasse causato dalla difficoltà di definire correttamente il polline che aveva contaminato il miele, hanno chiesto lumi alla Corte di Giustizia europea, che si è pronunciata lo scorso 6 settembre1.

Il massimo organo giudiziario europeo ha confermato che il polline proveniente da organismi Ogm, avendo perso ogni capacità riproduttiva, non può essere considerato un Ogm, ma che inequivocabilmente deve essere considerato "ingrediente prodotto a partire da Ogm” e i prodotti alimentari, come il miele appunto, che contengono “ingredienti prodotti a partire da Ogm”, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Il provvedimento recita infatti che “gli alimenti che sono prodotti a partire da o che contengono ingredienti prodotti a partire da Ogm” sono soggetti ad autorizzazioni e controlli.

La Corte ha sentenziato anche che l'obbligo di autorizzazione rimane anche se la contaminazione è accidentale e prescinde dalle quantità in gioco, in quanto non sono previste soglie di esenzione come per l'etichettatura dei prodotti.

Ovviamente questa causa, ai limiti del surreale, non è importante per i suoi risvolti economici, ma in quanto precedente in grado di condizionare i futuri sviluppi degli Ogm in Europa.
La sentenza della Corte, per quanto apparentemente scontata, conferma la posizione estremamente cauta dell'Europa in materia di sicurezza alimentare, da sempre in eterno conflitto con il pragmatismo americano, pur supportato da numerose valutazioni dell'Efsa a conferma della sicurezza degli Ogm2, che sicuramente avrebbe visto di buon occhio la fissazione di una soglia al di sotto della quale qualunque alimento contaminato da Ogm o da “ingredienti prodotti da Ogm” sarebbe stato esentato dall'autorizzazione e dai controlli, diventando di fatto “invisibile”.

Per saperne di più
REGOLAMENTO (CE) N. 1829/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati GU dell'Unione Europea L 268 del 10.10.2003

“EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a fronte di una richiesta della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia invocata dalla Grecia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE[1]”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/411.htm.

“EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati concernente una richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza degli alimenti e degli ingredienti alimentari derivati dal mais geneticamente modificato MON 863 e MON 863 x MON 810 resistente agli insetti, per il quale è stata presentata dalla Monsanto una domanda di immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (Domanda n. EFSA-Q-2003-121)”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/50.htm.

“EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) in relazione alla clausola di salvaguardia invocata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/228.htm.

“EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Sintesi del parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito ad una domanda (riferimento EFSA-GMO-BE-2004-07) della Monsanto relativa all’immissione in commercio di mais geneticamente modificato protetto dagli insetti e tollerante ai glifosati MON863 x MON810 x NK603, per uso alimentare umano ed animale, e per importazione e trattamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003”, n.d. http://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/256.htm.

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)6 settembre 2011 (*)«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Artt. 2 4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”» (n.d.).

1SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)6 settembre 2011 (*)«Alimenti geneticamente modificati – Regolamento (CE) n. 1829/2003 – Artt. 2 4 e 12 – Direttiva 2001/18/CE – Art. 2 – Direttiva 2000/13/CE – Art. 6 – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Art. 2 – Prodotti apicoli – Presenza di polline di varietà vegetali geneticamente modificate – Conseguenze – Immissione in commercio – Nozioni di “organismo” e di “alimenti che contengono ingredienti prodotti a partire da organismi geneticamente modificati”».

2“EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati a fronte di una richiesta della Commissione relativa alla clausola di salvaguardia invocata dalla Grecia ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE e dell’articolo 18 della direttiva 2002/53/CE[1]”; “EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati concernente una richiesta della Commissione europea in merito alla sicurezza degli alimenti e degli ingredienti alimentari derivati dal mais geneticamente modificato MON 863 e MON 863 x MON 810 resistente agli insetti, per il quale è stata presentata dalla Monsanto una domanda di immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (Domanda n. EFSA-Q-2003-121)”; “EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati (GMO) in relazione alla clausola di salvaguardia invocata dall’Ungheria ai sensi dell’articolo 23 della direttiva 2001/18/CE”; “EFSA – Scientific Opinion of the GMO Panel: Sintesi del parere del gruppo di esperti scientifici sugli organismi geneticamente modificati in merito ad una domanda (riferimento EFSA-GMO-BE-2004-07) della Monsanto relativa all’immissione in commercio di mais geneticamente modificato protetto dagli insetti e tollerante ai glifosati MON863 x MON810 x NK603, per uso alimentare umano ed animale, e per importazione e trattamento, ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003.”