Tutela dei consumatori: ora vi è
la Direttiva comunitaria
Tutela dei consumatori: stop alle pratiche commerciali "invasive" o poco trasparenti.
Il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno varato una Direttiva comunitaria a tutela dei consumatori. La Direttiva dà la definizione di "pratica commerciale sleale" e individua il decalogo di tutte le operazioni fuorilegge.
Più nel dettaglio:
è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
è considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, limiti o sia idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induca o sia idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Per determinare se una pratica commerciale è "aggressiva" devono considerarsi i seguenti elementi:
i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
qualsiasi minaccia di promuovere un¿azione legale ove tale azione non sia giuridicamente ammessa.
Ancora, è considerato sleale effettuare visite presso l'abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell'esecuzione di un'obbligazione contrattuale, oppure effettuare ripetute e sgradite sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, tranne i casi individuati dalla legge.
La direttiva sembra sanzionare anche le cosiddette "vendite civetta".
Infatti è considerato scorretto dichiarare falsamente che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole.
La direttiva dovrà essere recepita all'interno degli stati membri entro il 12 giugno 2007.
Direttiva Consiglio dell'Unione Europea 11/05/2005, n. 29, G.U.U.E. 11/06/2005, n. L 149 22
Fonte: La Legge News – il servizio di informazione giuridica, Ipsoa Editore