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UE: etichette più chiare per i prodotti alimentari

L´aula del Parlamento Europeo si è pronunciata su un pacchetto di misure riguardanti additivi, aromi e enzimi presenti negli alimenti. Sollecitando più garanzie per i consumatori, specie in materia di trasparenza, i deputati chiedono che se queste sostanze sono derivate da Ogm vi sia una chiara indicazione in etichetta.
Il ricorso a tali sostanze, come i coloranti, dovrebbe poi essere consentito solo se non comporta rischi per la salute e non inganna i consumatori in merito agli ingredienti presenti in un alimento.
Un primo regolamento istituisce una procedura di autorizzazione uniforme e centralizzata degli additivi, degli enzimi e degli aromi destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari. Questa procedura è basata su una valutazione dei rischi effettuata dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e su una gestione dei rischi. Vi sono poi altre tre proposte specifiche per le diverse sostanze. Per gli enzimi si tratta di norme totalmente nuove, per le altre si tratta di un aggiornamento e di una semplificazione di quelle vigenti.
Per tutte queste sostanze è prevista la definizione di un elenco positivo di quelle autorizzate e dei criteri per essere tali, delle condizioni di utilizzo e delle norme in materia di etichettatura.
Il Consiglio esaminerà questo pacchetto in autunno e, successivamente, la palla tornerà nel campo del Parlamento.
Una procedura uniforme di autorizzazione – Approvando la relazione di Åsa Westlund (Pse, Se), il Parlamento precisa che il regolamento sulla procedura di autorizzazione uniforme deve contribuire anzitutto «al miglioramento della protezione dei consumatori e della salute pubblica», oltre che alla libera circolazione dei prodotti alimentari nella Comunità.
Il regolamento prevede la definizione di un elenco comunitario delle sostanze autorizzate nel quadro di ciascuna legislazione settoriale, che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per procedere all´aggiornamento dell´elenco (mediante l´aggiunta o il ritiro di una sostanza oppure con l´aggiunta o la modifica delle condizioni, delle caratteristiche o delle restrizioni) la Commissione dovrà adottare un regolamento con la procedura del comitato di esperti governativi.
In proposito, il Parlamento, rinunciando a chiedere il potere di codecisione per questo compito, ha adottato un emendamento che impone all´Esecutivo di motivare la sua proposta e di spiegare le considerazioni su cui si basa.
La procedura uniforme che porta all´aggiornamento dell´elenco comunitario può essere avviata o su iniziativa della Commissione oppure a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
La Commissione, in tale ambito, è tenuta a richiedere preliminarmente il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Aesa), ma per il ritiro di una sostanza o la modifica delle condizioni, il suo parere è richiesto unicamente se l´aggiornamento può avere effetto sulla salute dell´uomo.
Il Parlamento sottolinea che nella produzione e nel trattamento degli alimenti «la trasparenza è determinante ai fini della credibilità nei confronti dei consumatori» e della fiducia che essi ripongono nel modo in cui l´Ue affronta le questioni relative agli alimenti. D´altra parte riconosce che in taluni casi è necessario mantenere un certo grado di riservatezza, ma soltanto qualora la divulgazione di informazioni possa nuocere gravemente alla posizione del richiedente nei confronti della concorrenza.
Al fine di garantire un vantaggio ai richiedenti che si sono accollati ingenti oneri finanziari per realizzare gli studi tossicologici in materia di sicurezza in vista dell´inserimento di una sostanza nell´elenco, il Parlamento propone di riservare loro l´esclusiva dei dati scientifici e delle altre informazioni per un periodo di cinque anni.
Queste informazioni, a determinate condizioni, non possono quindi essere usate a beneficio di un richiedente successivo alla data dell´autorizzazione, a meno che questo non abbia concordato con il richiedente precedente la possibilità di usare tali dati e informazioni. Etichette chiare per gli additivi – Gli additivi sono sostanze – non consumate come alimenti a sé – con funzioni dolcificanti, coloranti, conservanti, antiossidanti, coadiuvanti, antiagglomeranti ed emulsionanti. In questa categoria rientrano inoltre gli agenti antischiumogeni o schiumogeni, gelificanti, umidificanti, lievitanti, addensanti e lubrificanti, e i gas di imballaggio.
Approvando una seconda relazione di Åsa Westlund, il Parlamento precisa anzitutto che la proposta di regolamento deve assicurare un elevato livello di tutela dell´ambiente, oltre che della salute umana e dei consumatori.
I deputati ritengono infatti che quanto ingerito diviene poi parte del ciclo naturale ed è possibile che una sostanza, pur non comportando rischi per la salute umana, possa avere effetti negativi per l´ambiente in un secondo momento.
La proposta di regolamento stabilisce gli elenchi comunitari degli additivi alimentari autorizzati, le condizioni d´uso degli additivi nei prodotti alimentari, negli additivi alimentari e negli enzimi alimentari e le norme relative all’etichettatura degli additivi alimentari commercializzati come tali. In particolare, un additivo alimentare può essere incluso negli elenchi soltanto se, sulla base dei dati scientifici disponibili, il tipo d’impiego proposto non pone problemi di sicurezza per la salute dei consumatori, il suo impiego può essere ragionevolmente considerato una necessità tecnica che non può essere soddisfatta con altri mezzi economicamente e tecnologicamente praticabili, e se il suo impiego non induce in errore i consumatori.
Il Parlamento specifica che un additivo alimentare e/o un alimento contenente tale additivo non può essere commercializzato qualora l´impiego dell´additivo non sia conforme a quanto prescritto dal regolamento e chiede che una tale sostanza, sulla base delle prove scientifiche disponibili, non comporti alcun effetto ambientale negativo «in nessun momento del suo ciclo di vita». La proposta di regolamento stabilisce inoltre che un additivo alimentare deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori e quindi contribuire a conservare la qualità nutrizionale degli alimenti, a fornire gli ingredienti o i costituenti necessari per la fabbricazione di alimenti destinati a consumatori con esigenze dietetiche particolari e ad accrescere la capacità di conservazione o la stabilità di un alimento o migliorarne le proprietà organolettiche, a condizione di non alterare la natura, la sostanza o la qualità dell’alimento in modo da indurre in errore i consumatori. A quest´ultimo proposito, i deputati precisano che ciò include, ad esempio, la qualità degli ingredienti utilizzati, la naturalezza di un prodotto e il contenuto di frutta e verdura.
Un emendamento prevede che, ad eccezione delle informazioni e dei dati esclusivi che è opportuno mantenere confidenziali, l´autorizzazione di un additivo alimentare deve menzionare in modo esplicito e trasparente l´esame dei criteri descritti e motivarne la decisione definitiva. Delle condizioni specifiche sono previste per gli edulcoranti e i coloranti, mentre i deputati precisano che l´aggiunta di un colorante è possibile se non sussiste il rischio che la sua presenza «induca il consumatore a credere che l´alimento contenga ingredienti diversi da quelli effettivamente presenti».
A grande maggioranza – 426 voti favorevoli, 251 contrari e 13 astensioni – il Parlamento ha confermato l´emendamento volto a imporre che un additivo alimentare prodotto a partire da Ogm o mediante Ogm oppure derivato da Ogm, sia etichettato «in modo chiaro» e che l´etichetta riporti la menzione "prodotto derivato da Ogm" o "prodotto da Ogm" accanto al nome. In forza alla proposta di regolamento, è poi vietato l’impiego di additivi nei prodotti alimentari non trasformati e negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia, compresi gli alimenti dietetici per scopi medici speciali, tranne che nei casi specificati nell´allegato del regolamento. Alcuni Stati membri potranno inoltre continuare a vietare l’impiego di determinate categorie di additivi nelle derrate alimentari tradizionali prodotte sul loro territorio ed elencate in detto allegato.
Così per la produzione di Mortadella, Cotechino e Zampone tradizionale, l´Italia potrà vietare il ricorso a tutti gli additivi, tranne i conservanti, gli antiossidanti, i regolatori dell’acidità, gli esaltatori di sapidità, gli stabilizzanti e i gas d’imballaggio. Un emendamento chiede che gli additivi alimentari esistenti sul mercato alla data dell´entrata in vigore del regolamento (circa 300) ma che non siano stati esaminati e non abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato scientifico per i prodotti alimentari o dall´Autorità dovranno essere sottoposti a una nuova valutazione dei rischi da parte dell’Autorità. Tale esame, precisa il Parlamento, dovrà essere effettuato sulla base delle condizioni di autorizzazione stabilite dal regolamento e di una valutazione del consumo e della gestione dei rischi. Questi additivi potranno tuttavia rimanere sul mercato fino a quando l´Autorità non avrà completato la nuova valutazione dei rischi. Enzimi e aromi: principio di precauzione e etichettatura degli Ogm – Anche per enzimi e aromi è prevista la compilazione – tramite la procedura uniforme – di un elenco comunitario delle sostanze che possono essere immesse sul mercato in quanto tali e utilizzate negli alimenti, conformemente alle specifiche e alle condizioni d´uso fissate dai rispettivi regolamenti.
La Commissione stima 300 enzimi e
2.600 sostanze aromatizzanti da inserire nell´elenco, e 100 domande di autorizzazione l’anno per gli aromi. Gli enzimi svolgono un ruolo di crescente importanza nella produzione di derrate alimentari e possono essere utilizzati al posto di sostanze chimiche per migliorare la consistenza, l´aspetto, il valore nutrizionale e l´aroma degli alimenti, nonché per agevolare taluni processi di produzione alimentare (per esempio per aiutare il pane a lievitare).
Un emendamento proposto sia dalla relazione di Avril Doyle (Ppe/de, Ie) sia da quella di Mojca DrČar Murko (Alde/adle, Si) precisa che la sicurezza di tali sostanze deve essere valutata anche alla luce del principio di precauzione, oltre che in base ai dati scientifici disponibili.
Per entrambe le sostanze, inoltre, due altri emendamenti introducono il criterio secondo cui il loro impiego deve comportare un chiaro vantaggio per i consumatori.
Il loro uso non deve inoltre indurre in errore i consumatori e, per gli enzimi, i deputati precisano che ciò riguarda, ad esempio, «la natura, la freschezza, la qualità degli ingredienti utilizzati, la genuinità di un prodotto o il carattere naturale del processo di fabbricazione, le qualità nutrizionali del prodotto stesso o il contenuto di frutta e verdura».
I deputati subordinano poi l´utilizzo di aromi alla «ragionevole necessità tecnologica» e chiedono poi che sia prestata attenzione alle eventuali conseguenze negative per i gruppi vulnerabili, compresa l´acquisizione di preferenze alimentari nei bambini. Inoltre, sia per gli enzimi sia per gli aromi, due emendamenti impongono di segnalare sull´etichetta se tali sostanze sono geneticamente modificate o sono state ottenute da un Ogm. Inoltre, devono essere messe a disposizione del consumatore informazioni su tutti gli enzimi utilizzati nel processo di produzione, «se non sull´etichetta quantomeno mediante altri canali informativi, privilegiando i punti vendita». Per il Parlamento deve anche essere prevista la possibilità che i consumatori accedano a tali informazioni da casa, ad esempio via Internet o hotline telefoniche.
Il regolamento sugli aromi si applica agli aromi utilizzati o destinati a essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari, ad eccezione degli aromatizzanti di affumicatura, agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti e ai prodotti alimentari contenenti aromi e/o agli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, nonché ai materiali di base per la preparazione di aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti. Non si applica, invece, alle sostanze aventi esclusivamente un sapore dolce, amaro o salato, né agli alimenti crudi o non composti. Un emendamento, peraltro, precisa che tra questi ultimi vanno incluse le erbe e le spezie fresche, essiccate o congelate, o le infusioni di tè o erbe in quanto tali.
Il Parlamento precisa anche che con "sostanza aromatizzante" si intende una sostanza chimicamente definita con proprietà aromatizzanti «ottenuta mediante appropriati processi "naturali" oppure con sintesi chimica». Inoltre, chiede che il termine "naturale" possa essere utilizzato per un alimento, una categoria di alimenti o una fonte di aroma vegetale o animale solo se almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante – contro il 90% proposto dalla Commissione – è stato ottenuto dal materiale di base a cui fa riferimento.
Il Parlamento, infine, sopprime la tabella proposta dalla Commissione riguardo ai tenori massimi di aromi negli alimenti composti. Preferisce infatti prevedere la possibilità di fissare tali tenori solo qualora esista una giustificata preoccupazione scientifica quanto a eventuali problemi per la salute dei consumatori.